Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16831 del 05/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16831 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 5155-2011 proposto da:
MELEGATTI S.P.A. 00344540232, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio
dell’avvocato VALLEFUOCO ANGELO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PERDONA’ GIAMPAOLO,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

1357

contro

FERRONI

LICIO

FRRLCI60T24L7811,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

Data pubblicazione: 05/07/2013

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGALINI
GIANFRANCO, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 622/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAI SANO;
udito l’Avvocato VOLO RANCATI MASSIMILIANO per delega
ANGELO VALLE FUOCO;
udito l’Avvocato ALBINI CARLO per delega MANZI LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 23/07/2010 r.g.n. 41/09;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 gennaio 2007 Licio Ferroni conveniva davanti al
Tribunale di Verona la s.p.a. Melegatti per accertare l’illegittimità del
licenziamento intimatogli per giusta causa il 17 gennaio 2006 e per liffa
condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno.

del 20 novembre 2008, riformata però con sentenza del 1° settembre 2010
dalla Corte d’appello di Venezia, la quale, dichiarata l’illegittimità del
licenziamento, condannava la società a risarcire il danno al Ferroni nella
misura delle retribuzioni legali di fatto dal giorno del licenziamento a
quello della reintegrazione, con interessi, rivalutazione e contributi
previdenziali. La Corte riteneva la genericità della contestazione
disciplinare.
La Melegatti propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su due motivi.
Resiste con controricorso il Ferroni.
La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta erroneità della decisione impugnata ex art.
360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per falsa applicazione di norma di diritto
e, in particolare, dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, involgente il
principio della debita specificità dei rilievi disciplinarmente mossi al
lavoratore dipendente, di contravvenzione ai doveri di cui all’art. 2104 cod.
civ. La ricorrente rileva la sufficienza, nella contestazione disciplinare, dei
dati essenziali del fatto addebitato, senza necessità di indicazioni temporali
non utili alla difesa dell’incolpato.

A

Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda con sentenza

Analoga censura la ricorrente svolge sotto il profilo dei vizi di motivazione
della sentenza impugnata, relativamente all’irrilevanza dell’elemento
temporale, in funzione della comprensione da parte del Ferroni, delle
circostanze ascrittegli disciplinarmente; l’incongruità insita nella parte della
motivazione della sentenza impugnata che si riferisce ad aspetti attinenti al

l’incongruità della parte della motivazione della sentenza impugnata
dedicata al passo della contestazione di addebiti relativo alle ingiurie
rivolte dal Ferroni a talune colleghe di lavoro; l’insussistenza, nella
motivazione della sentenza impugnata, di alcun elemento a sostegno della
rilevata indeterminatezza della contestazione di addebito per cui è causa,
per quanto concerne tre precisi ed indipendenti rilievi circostanziati mossi
all’interessato.
I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati.
Nella sentenza impugnata sono diligentemente esposti i fatti elencati nella
lettera di contestazione disciplinare e pacifici in causa:
sanzione disciplinare della sospensione di un giorno, applicata il 28
febbraio 2005, per aver partecipato, durante un’assenza per infortunio,
ad una manifestazione sindacale tenutasi nelle vie di Verona. Questa
sanzione era stata ritenuta illegittima per insufficiente contestazione, pur
nella certezza del fatto addebitato;

sanzione disciplinare della sospensione di un giorno, applicata

marzo

2005, per assenza ingiustificata dal lavoro il 14 gennaio 2005. Fatto
ritenuto pacifico dalla Corte d’appello (pag. 9 della sentenza);
sanzione disciplinare della sospensione di due giorni, applicata il 28
aprile 2005, per avere spinto una vasca a velocità sostenuta, rischiando
di investire due colleghe;

merito della vicenda, rispetto al rilevato vizio d’ordine formale;

sanzione disciplinare della sospensione di un giorno, applicata il 6
dicembre 2005, per avere disobbedito all’invito di recarsi nell’ufficio
personale ed essersi allontanato dal reparto, rendendosi irreperibile.
Ripetesi: tutti questi fatti, indicati nella lettera di contestazione disci slinare,

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vengono ritenuti pacifici dalla Corte d’appello. Questa aggiunge
1.1
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&nella stessa lettera, vengono addebitatilepiteti ingiuriosi e triviali, rivolti ad it»’
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un superiore ed a colleghe, pur senza indicazione di giorno ed ora, e
dell’abitudine di aggirarsi nel suo reparto con le mani in tasca cantando e
fischiettando.
Questa Corte ha più volte affermato che, nell’ipotesi di licenziamento
intimato per mancanza disciplinare, la regola della specificità della
contestazione dell’addebito non richiede necessariamente – ove questo sia
riferito a molteplici fatti – l’indicazione anche del giorno e dell’ora in cui gli
stessi fatti sono stati commessi, allorché oggettivamente (per il numero di
essi, i diversi luoghi dell’esecuzione, l’arco di tempo cui si riferiscono)
neppure al datore di lavoro è possibile una loro collocazione precisa sotto il
‘rt‘ “5349profilo temporale i trman può ritenersi violata quando risulti che il
dipendente, avendo avuto piena cognizione dell’accusa rivoltagli, ha potuto
esercitare utilmente il diritto di difendersi (per tutte Cass. 7 agosto 2003 n.
11933).
Tutto ciò detto, la sentenza impugnata appare viziata da errore di diritto,
ossia da violazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970.
Al lavoratore vennero contestati fatti precisi, a lui certamente noti quanto
alle suddette sanzioni disciplinari.
Quanto al resto, trattasi di una contestazione “temporalmente aperta” (cfr.
Cass. pen. sez. V, 15 maggio 2007 n. 25578) pienamente legittima secondo
il principio di diritto affermato da questa Corte anche con la pronuncia

_

sopra richiamata e di cui il giudice di primo grado aveva fatto corretta
applicazione. D’altra parte la compiuta difesa del lavoratore sui fatti
addebitatigli è la conferma dell’adeguatezza della contestazione in
questione che ha conseguito il suo fine di consentire al lavoratore
un’efficace ed immediata difesa.

disciplinare che faccia riferimento a singoli episodi già oggetto di
procedimenti giudiziari per sanzioni conservative ed altri episodi di gravi
intemperanze verbali o di provocazione, integranti inosservanza dei doveri
di diligente e leale collaborazione (artt. 1176 e 2104 cod. civ.),
quand’anche di questi episodi non sia indicato il giorno e l’ora ma tuttavia
non sia impedito all’incolpato di difendersi.
I detti comportamenti indisciplinati, singolarmente non tanto gravi da dar
luogo alla sanzione espulsiva, ben possono, se considerati insieme ed
aggiunti ad ulteriori ed analoghi atti chiaramente ed univocamente
contestati all’incolpato, dar luogo a licenziamento per giusta causa.
Il ricorso va conseguentemente accolto con la conseguente riforma della
sentenza impugnata. Non essendo necessari alcuni ulteriori accertamenti o
giudizi riservati al giudice del merito, può emettersi pronuncia sul merito
diretta conseguenza della pronuncia di diritto enunciata, con il rigetto della
domanda proposta dal Ferroni con il ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado.
Stante il contrastante esito dei due giudizi di merito, le relative spese vanno
compensate fra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;

Deve in conclusione negarsi il vizio di genericità di un atto di incolpazione

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta da Ferroni Licio con il ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado;
Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito;

liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2013.

Condanna Ferroni Licio al pagamento delle spese di giudizio di legittimità

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