Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16830 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16700/2008 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI

COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA Gabriele, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELL FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

19/05/2007; n. 68/07 V.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2010 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GUIDO CUTULI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Firenze – in relazione ad un giudizio promosse avanti al TAR della Toscana con un ricorso collettivo per il riconoscimento del lavoro straordinario e protrattosi dal 23.12.1993 al 13.1.2006 – condannava con decreto del 2-19.5.2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento a favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 4.500,00.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione G. G. che deduce quattro motivi illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio, essendo unico legittimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze (cui il ricorso però è stato anche notificato) ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, che, modificando l’art. 3 comma 3 della Legge 89/01, ha attribuito a detto Ministero la legittimazione nelle cause per equa riparazione relative a giudizi presupposti diversi da quelli promossi avanti al giudice ordinario od al giudice militare. Detta norma infatti trova applicazione “ratione temporis” nel caso in esame, avendo la norma transitoria di cui al successivo comma 1225 fatto espresso riferimento al tal fine ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore ed essendo stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 14.2.2007 come risulta dal ricorso proposto in questa sede.

Per le stesse ragioni deve essere dichiarato inammissibile il controricorso proposto unicamente dalla Presidenza del Consiglio.

Con il primo motivo di ricorso G.G. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’Appello abbia deciso la lite trascurando la sua posizione ed incorrendo in tal modo nel vizio di omessa pronuncia.

La censura è infondata.

Dal ricorso introduttivo del presente giudizio avanti alla Corte d’Appello, la cui lettura è certamente consentita in questa sede di legittimità in presenza della dedotta violazione di ordine processuale (art. 112 c.p.c.), G.G. non risulta indicato fra i vari ricorrenti, come richiede a pena di nullità il combinato disposto di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2 e art. 164 c.p.c..

Nè a tale omissione può sopperite il rilascio della procura, pur allegata al ricorso, non potendosi escludere, nell’assoluta mancanza anche in questa sede di precisazioni al riguardo, che il difensore non abbia inteso avvalersene. Nel ricorso avanti a questa Corte la questione viene infatti del tutto ignorata e pertanto non è consentito al Collegio argomentare sulla base di elementi diversi dalle risultanze documentali per giungere al convincimento della partecipazione dell’odierno ricorrente al giudizio di merito nonostante la previsione della richiamata normativa processuale e le rigorose conseguenze che discendono dalla sua inosservanza.

Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri tre, riguardanti, tutti, l’entità dell’indennizzo riconosciuto dalla Corte d’Appello agli altri ricorrenti, restando preclusa ogni valutazione dalla mancata partecipazione del ricorrente al giudizio di merito.

L’infondatezza del ricorso e la inammissibilità del controricorso giustificano ampiamente la totale compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorse e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

 

 

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