Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16830 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25522-2010 proposto da:

RESINFER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (c.f. (OMISSIS)), già EUROBENNE

S.R.L., in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso l’avvocato

CARLO MACCALLINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SERGIO ROCCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

07/07/2010; R.G. 278/10 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIOVANNA LA MORGIA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso (Cass. sent. n. 653/16).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna, con decreto del 7 luglio 2010, ha respinto il reclamo proposto da Resinfer s.r.l. in liquidazione (già Eurobenne s.r.l.) avverso il decreto con il quale il tribunale, in sede di giudizio di omologazione ed in assenza di opposizioni, aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla società ed approvata dai creditori.

La corte territoriale ha escluso che il primo giudice avesse travalicato i limiti del proprio sindacato giurisdizionale, rilevando che tra le condizioni di ammissibilità della proposta rientra anche la verifica della sua fattibilità, intesa come probabilità concreta di attuazione del piano prospettato dal creditore; ha quindi accertato che i punti di criticità del piano evidenziati dal tribunale risultavano superati solo in parte, in quanto la proposta si fondava principalmente sul presupposto del versamento da parte della controllata B.M. della somma di Euro 1.450.000, che avrebbe dovuto essere messa a disposizione dei creditori in varie scadenze, fra il dicembre 2001 ed il giugno 2014, grazie alle liquidità ricavabili dai contratti di affitto di azienda e di successiva cessione stipulati con neo-costituite società rumene che non avevano assunto alcun obbligo formale verso Resinfer e che, inoltre, non disponevano di un patrimonio tale da garantire il soddisfacimento dei debiti concordatari, sicchè risultava irrilevante che le stesse avessero assunto in via solidale i debiti contratti dalla controllata verso le banche rumene; ha aggiunto: che la proposta era stata preceduta dall’azzeramento del valore del capitale sociale della B.M., anche in conseguenza di un’ingiustificata svalutazione del magazzino per oltre 3 milioni di Euro; che la perizia di stima della situazione economico-finanziaria della predetta società aveva evidenziato varie criticità, con significativo rischio di fallimento; che Green Power SA non aveva ottemperato all’offerta di acquisto per 1 milione di Euro della partecipazione di Resinfer. Ha pertanto concluso che le risorse acquisite attraverso il piano concordatario erano significativamente inferiori a quelle considerate nell’attestazione di fattibilità, sulla base di condizioni che non si erano realizzate.

Il decreto è stato impugnato da Resinfer con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 162 e vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia tenuto in conto l’indirizzo dottrinario e giurisprudenziale che esclude l’esistenza di un potere del giudice di sindacare nel merito la fattibilità del concordato e la sua convenienza, dovendo egli limitarsi a verificare che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri, in modo che questi siano posti in condizione di decidere se accettare o meno la proposta con cognizione di causa, sulla base di elementi che corrispondono alla realtà.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. nn. 12964/016, 11497/014, 11427/014, 13083/013) che in tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale il giudice deve pronunciarsi, anche in sede di omologa (Cass. S.U. n.1521/013), esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso e che non resta escluso dall’attestazione del professionista; con la differenza che, mentre il controllo sulla fattibilità giuridica – intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, quello sulla fattibilità economica-intesa come realizzabilità nei fatti della proposta concordataria – va svolto solo nei limiti di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la corte del merito non ha ipotizzato il probabile insuccesso del concordato sulla scorta di valutazioni spettanti in via esclusiva ai creditori, ma ha affermato che le risorse acquisite ed acquisibili dalla procedura erano significativamente inferiori a quelle considerate nell’attestazione di fattibilità, non essendosi realizzati una parte dei presupposti sui quali detta attestazione si fondava: ha dunque, in sostanza, accertato l’inattendibilità, ex post, del giudizio dell’attestatore ed il conseguente, sopravvenuto venir meno delle condizioni di fattibilità economica del piano (ovvero l’inidoneità della proposta ad assicurare il superamento della crisi attraverso il soddisfacimento, sia pur in misura minimale, dei creditori), in base ad una verifica condotta in concreto, che non le era preclusa e che anzi rientrava pienamente nei limiti del sindacato giurisdizionale esercitabile sul punto.

L’infondatezza dell’unico motivo di ricorso rende superfluo sospendere la decisione in attesa che le S.U. di questa Corte si pronuncino sulla questione, loro rimessa con l’ordinanza n. 3472/016, dell’ammissibilità del ricorso in cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento di diniego dell’omologazione cui, come nel caso di specie, non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento del debitore.

Poichè nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva, non v’è luogo alla pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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