Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16830 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 07/08/2020), n.16830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9831/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,

dall’avv.to Fiorentino Stefano presso il quale è elettivamente

domiciliata in Napoli, alla Via Vannella Gaetani n. 27;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.

4802/39/16 del Lazio, depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta, nell’adunanza camerale del

16/01/2020, dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

Con sentenza n. 4802/39/16, depositata il 21 luglio 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, così ha deciso sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di C.A.: “FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO. La Commissione, stante l’inattività delle parti – Agenzia Entrate-Ufficio di Formia e C.A. – nonchè la non esibizione dell’esito della documentazione richiesta, ritiene intervenuta l’estinzione del giudizio. P.Q.M. la Commissione dichiara estinto del giudizio. Nulla per le spese”.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidandosi ad unico motivo con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 43 e 45, nonchè dell’art. 7 dello stesso decreto legislativo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Commissione regionale erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio per inattività delle parti per un’ipotesi non riconducibile a quelle tassative previste dalla legge, quali la rinunzia e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma avendo coniato ad libitum un’ipotesi di estinzione derivata dalla mancato deposito della documentazione richiesta.

C.A., resiste con controricorso con il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate per essere stato proposto oltre il termine di impugnazione previsto dalla legge.

L’Agenzia delle entrate ha presentato memoria difensiva ex art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Che:

1. Preliminarmente, va dato atto della tempestività del ricorso per cassazione proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, come richiamato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2, trattandosi di giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009, termine dal quale opera la modifica del termine lungo d’impugnazione come introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, (v. ricorso e sentenza impugnata che datano il ricorso in appello al 20 giugno 2008 e la sentenza di primo grado all’anno 2007).

1.1. Contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, dagli atti risulta che il ricorso in cassazione è stato notificato a mezzo pec, in data 21 marzo 2018, alle ore 20:46, all’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato M.A. (avvmaccarone.postacert.it),difensore di C.A. nel giudizio di primo grado (v., tra gli atti allegati alla memoria difensiva della ricorrente, il messaggio spedito all’indirizzo dell’avv.to M. estratto da RdCA e l’accettazione di tale messaggio da parte del sistema).

1.2. Ed infatti, il procedimento notificatorio è stato avviato dall’amministrazione ricorrente nelle forme di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 33, art. 3-bis riguardante le notificazioni telematiche. Per queste, la L. n. 228 del 2012, inserì nel D.L. n. 179 del 2012 – che peraltro era stato già convertito in legge dalla L. 221 del 2012 senza questa norma – l’art. 16-quater che a sua volta inseriva la L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, regolante le notificazioni in proprio dell’avvocato; successivamente, con il decreto ministeriale del 03/04/2013 n. 48, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 107 il 09/05/2013, entrato in vigore il 24/05/2013, furono inserite nel D.M. n. 44 del 2011 le regole tecniche per consentire all’avvocato la notifica telematica (notifica divenuta l’obbligatoria per il contenzioso tributario decreto D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 16, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 a far data dal luglio 2019), regole che qui risultano rispettate.

1.3. Nella fattispecie, il procedimento notificatorio telematico si è svolto ritualmente, nel rispetto delle fasi procedimentali proprie di tale forma di notifica di cui la ricorrente ha fornito prova attraverso la produzione delle copie cartacee delle ricevute di accettazione e di consegna del messaggio di posta elettronica. Ed invero, a mente della L. n. 54 del 1994, art. 9, comma 1-bis, in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione telematica e non sia possibile fornirla con modalità telematiche (file di posta elettronica, in formato “.eml o.msg”), può farlo producendo la copia cartacea del messaggio di posta elettronica (la L. n. 228 del 2012 ha inserito nella L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis, che prevede che qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1).

1.4. Va da sè che, trattandosi di giudizio in Cassazione, ove non è avviato il processo civile telematico, l’avvocato non può provare la notifica producendo il “file” di posta elettronica in formato “.eml o.msg”, ma solo attraverso la copia cartacea del file contenente le attestazioni che quel foglio di carta è estratto dal file, il che nella specie è avvenuto. Risulta, infatti, che la notifica effettuata all’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato M., pur essendo stata regolarmente accettata (v. ricevuta di accettazione – cd. RdAC-, allegata a pagina 6 della memoria difensiva), non è stata consegnata a causa di un errore non imputabile al ricorrente, riguardante l’errore di “casella inibita alla ricezione” (v. copia dell’avviso di mancata consegna, allegato a pag. 8 alla memoria difensiva della ricorrente).

1.5. A fronte di tale avviso, la ricorrente amministrazione non si è fermata ma si è attivata, diligentemente, rinotificando l’atto all’indirizzo (nel frattempo reperito) della contribuente C.A. in data 16/04/2018, e, quindi, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c..

1.6. In proposito si rammenta che è orientamento consolidato di questa Corte che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, il notificante, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441- 01; cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018,

1.7. Per giunta, nella specie, ai fini del calcolo del termine d’impugnazione, occorre tener conto del periodo di sospensione dei termini di impugnazione di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

1.8. Di conseguenza, considerato che la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, non notificata, è stata depositata nella segreteria della Commissione tributaria regionale in data 21 luglio 2016, il termine di un anno per ricorrere in cassazione di cui alla normativa sopra indicata scadeva in data 21 luglio 2017, cui vanno aggiunti trentuno giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal primo al 31 agosto, come previsto dal D.L. n. 132 del 2014, conv. con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014), con scadenza del termine annuale al 21 settembre 2017 (il termine annuale, ex art. 327 c.p.c., opera ex nominatione dierum e si proroga di 31 giorni). Aggiungendosi a tale scadenza il periodo di sospensione semestrale dei termini d’impugnazione di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 (a norma di tale disposizione, laddove il termine per impugnare scada nel lasso temporale ricompreso tra il 24 aprile 2017 – data in vigore di detta disposizione – ed il 30 settembre 2017, tale termine rimane sospeso per sei mesi), il termine finale di impugnazione in cassazione è scaduto il 21 marzo 2018, ovvero proprio il giorno in cui il ricorso dell’Agenzia delle entrate risulta notificato a C.A..

2. Passando all’esame del merito del ricorso esso è fondato e va accolto.

2.1. Come risulta dalla stringatissima motivazione della sentenza riportata in parte narrativa, la Commisione regionale ha estinto il giudizio di appello introdotto dall’Agenzia delle entrate “stante l’inattività delle parti (…) nonchè la non esibizione della documentazione in atti richiesta”.

2.2. La Commissione non si preoccupa di indicare null’altro neppure in base a quali ipotesi l’inattività delle parti avrebbe determinato l’estinzione del giudizio, incorrendo, lapalissianamente, nel vizio di nullità della sentenza denunciato dalla ricorrente.

3. Ed invero, la Commissione regionale sembra ignorare del tutto che la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti – reazione dell’ordinamento al protrarsi del comportamento inerte delle parti, mirando allo scopo di attuare il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21128 del 13/10/2011, Rv. 619784-01) può seguire solo al verificarsi di una delle ipotesi tassativamente previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546., art. 45, comma 3, e cioè nel caso in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere integrare il giudizio non vi abbiano provveduto del termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo (citato D.Lgs., art. 46, comma 1).

Con tale norma, infatti, il legislatore ha inteso unificare le ipotesi di estinzione per il caso in cui la parte che vi è onerata non pone in essere l’atto da cui dipende la prosecuzione del giudizio. L’effetto estintivo non ricorre, dunque, a seguito di

una generica inattività delle parti, ma soiQo nel caso di omesso compimento, nel termine perentorio previsto dalla legge, degli atti necessari alla prosecuzione del processo nelle ipotesi tassative di legge. Tali casi riguardano in linea generale la ripresa del processo dopo la sua sospensione o interruzione, ovvero la riassunzione davanti all’organo giurisdizionale dichiarato competente, a differenza di quello originariamente adito, ovvero davanti a quello cui il processo è stato rinviato (come nel caso di cassazione con rinvio), o, ancora il caso di omessa integrazione del contraddittorio. Ad un’analisi più specifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’estinzione cui fa riferimento l’art. 45 cit., può conseguire nell’ipotesi di cui all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto, relativa alla riassunzione del processo davanti alla commissione dichiarata competente; nell’ipotesi prevista dall’art. 14, comma 2, dettato in tema di integrazione del contraddittorio nel caso ricorra il litisconsorzio necessario; nell’ipotesi di cui all’art. 43, in materia di riassunzione del processo sospeso o interrotto; nella previsione dell’art. 63, comma 2, per la riassunzione del giudizio in seguito di rinvio dalla Corte di cassazione; in ambito di disciplina transitoria, nell’ipotesi di cui agli artt. 75 e 76 riguardanti la trattazione delle controversie pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, la conversione nel ricorso ordinario per cassazione del ricorso pendente innanzi a quest’ultime e la riassunzione dei giudizi di rinvio pendenti davanti alla commissione di primo, di secondo grado e alla commissione tributaria centrale.

3.1. Va considerato, altresì, che la disciplina del processo tributario differisce da quella del processo civile ordinario che collega l’estinzione del processo anche all’ipotesi di mancata costituzione delle parti mentre nel processo tributario, a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, il mancato deposito degli atti, da parte del ricorrente, nella segreteria della Commissione, nel termine ivi stabilito, determina soltanto l’inammissibilità del ricorso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e non sanabile neanche con la costituzione della parte resistente.

4. Da tanto ne consegue l’erroneità del ragionamento dei secondi giudici e, quindi, la nullità della sentenza che ha dichiarato l’estinzione del giudizio senza che ricorresse alcuna delle ipotesi prevista dalla legge ma per una non meglio specificata inerzia delle parti alla produzione di documenti della cui rilevanza (sostanziale e processuale), peraltro, nulla è dato comprendere dalla scheletrica motivazione della sentenza qui impugnata.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione regionale del Lazio, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione regionale del Lazio, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

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