Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16830 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 07/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16830

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11967/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4625/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 10/11/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso e la declaratoria del giudice ordinario;

udito l’Avvocato Antonio Grumetto per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 7 aprile 2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani – ritenuta la propria giurisdizione – accoglieva il ricorso promosso da T.G. contro il rigetto del reclamo dallo stesso proposto avverso il provvedimento dell’Agenzia del Territorio con il quale veniva formata “una nuova particella attraverso un frazionamento della porzione esistente su di una zona di demarcazione tra una proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima”.

Per quanto di interesse la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – dopo aver stabilito che “la proprietà privata del ricorrente risultava accertata dal giudicato delle sentenze del giudice ordinario” con la conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa non trattandosi più di questioni inerenti i vizi del procedimento amministrativo che aveva dato luogo alla formazione della nuova particella catastale – affermava la propria giurisdizione atteso che ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, ai giudici tributari erano state attribuite tutte le controversie che come quella presente concernevano “la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari” e nel merito confermava la prima decisione.

L’Agenzia proponeva ricorso affidato a tre motivi, mentre l’intimato T.G. non presentava difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamentava – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – la violazione del cit. D.Lgs. n. 546, art. 2, deducendo a riguardo che la controversia non doveva essere attribuita al giudice tributario e questo perchè facendosi questione di accertamento della demanialità o proprietà del terreno la CTR avrebbe dovuto dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

Il motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte – dalla quale non c’è ragione di discostarsi – secondo cui il riparto di giurisdizione è nel senso che appartengono al giudice tributario le controversie sugli errori formali di intestazione catastale e invece al giudice ordinario le liti sul diritto dominicale “a nulla rilevando che i vizi denunciati derivino da un’incompleta attività istruttoria ovvero da errori di valutazione e difetti di motivazione, in quanto si tratta di vizi pur sempre ridonanti sull’esattezza della individuazione del titolare di un diritto soggettivo, qual è il diritto di proprietà” (Cass. sez. un. n. 26900 del 2016; Cass. sez. un. n. 4127 del 2012).

2. Assorbito il secondo motivo, ancora inteso a far valere la giurisdizione ordinaria.

3. Il terzo motivo – di nuovo formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. – deve essere invece dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo chiaramente e univocamente indicato il vizio della sentenza che si intendeva denunciare.

4. La sentenza deve essere pertanto cassata, nonchè dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, anche per il finale regolamento delle spese.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa l’impugnata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; dandosi altresì atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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