Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16830 del 05/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16830 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 835-2008 proposto da:
INIZIATIVE TURISTICO ALBERGHIERE S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo
studio dell’avvocato PISELLI MARIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PACI RICCARDO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

797
contro

I.N.P.S.
SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
80078750587,

in

persona

del

legale

Data pubblicazione: 05/07/2013

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA

17,

presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO
LELIO, giusta delega in calce alla copia notificata del

– MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12,
(atto di costituzione);
– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n.

847/2007

della CORTE D’APPELLO

di L’AQUILA, depositata il 20/09/2007 r.g.n. 1199/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 settembre 2007 la Corte d’appello dithquila, in
riforma della sentenza del Tribunale iktilAquila del 30 novembre 2005, ha
rigettato la domanda della ITA Iniziative Turistiche Alberghiere s.r.l. volta
ad ottenere l’annullamento del verbale ispettivo redatto a suo carico

richiesta di pagamento di E 219.989,00 a titolo di contributi ed E 88.352,00
per somme aggiuntive per avere essa fruito dei contributi ex art. 8 comma 4
legge 223 del 1991 in quanto aveva assunto, nel periodo dal 21 al 27
dicembre 2001, 29 lavoratori a seguito dell’acquisto dell’azienda Hotel
Duca degli Abruzzi e non in base ad un obbligo di legge, bensì per sua
libera determinazione, con conseguente riconoscimento allo sgravio
riconosciuto dalla norma citata alle imprese che assumono personale
dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt 4 e 24
della stessa legge. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia di rigetto
ritenendo inconciliabili gli accordi stipulati tra le parti al fine di mantenere
i livelli occupazionali e gli sgravi in questione, che presuppongono che i
lavoratori per i quali i benefici sono riconosciuti siano stati licenziati e
siano anche iscritti nelle liste di mobilità. La Corte aquilana ha considerato
che non vi è stata alcuna interruzione dell’attività lavorativa e che i
licenziamenti sono stati meramente formali e fittizi, per cui non vi è stato
un incremento dell’occupazione richiesto dalla normativa regolante gli
sgravi in parola, tanto che, contrariamente a quanto assunto dalla ITA, i
lavoratori nemmeno erano stati iscritti nelle liste di mobilità.
La ITA propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un
unico motivo.
L’INPS ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiscono.
La ITA ha presentato memoria.

dall’INPS e dalla Direzione Provinciale del Lavoro 01:Aquila con la

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 8
comma 4 della legge n. 223 del 1991 in relazione all’art. 47 della legge n.
428 del 1990. In particolare si assume che l’assunzione dei lavoratori
licenziati in questione sarebbe avvenuta per libera iniziativa della stessa

civ. con conseguente obbligo di assunzione da parte della cessionaria, per
cui la ricorrente avrebbe realizzato un incremento occupazionale con
relativo diritto agli sgravi in questione contestati dall’INPS.
Il ricorso è infondato. Sula base delle circostanze di fatto di cui allo storico
della sentenza impugnata e ricavabili dalle risultanze istruttorie, non
rivisitabili in questa sede di legittimità, la motivazione della stessa sentenza
si sottrae a tutte le censure che le sono stata mosse per essere congrua,
priva di salti logici e per avere fatto corretta applicazione dei principi di
diritto applicabili in materia. Questa Corte di Cassazione, infatti, ha più
volte ribadito, in fattispecie con profili di indubbia analogia con quella in
esame, che il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art. 8,
commi secondo e quarto, della legge n. 223 del 1991, in favore delle
imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della
procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che
venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità
sia effettivamente sussistente e che l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a
reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli
scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante
fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi.
Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive va, ad esempio,
escluso ove si accerti che fra l’impresa ammessa alla procedura di mobilità

società, non vertendosi in un caso di cessione di azienda ex art. 2112 cod.

e quella che procede all’assunzione dei lavoratori licenziati é intervenuto un
contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni
aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento d’azienda
che, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., che importa la continuazione dei
rapporti di lavoro con l’acquirente ed è quindi incompatibile con il

2003 n. 2443 e Cass. 27 giugno 2001 n. 8800 che evidenziano la necessità
ai fini decisori ~alte di accertare se il trasferimento di azienda è
avvenuto anche attraverso distinti momenti e diverse fasi, assumendo
rilievo, altresì, l’accertamento dei tempi ravvicinati di costituzione della
società cessionaria, di esaurimento della procedura di mobilità, di stipula
del contratto di affitto e di conclusione di un accordo preordinato ai
licenziamenti collettivi dei dipendenti della società cedente”ello stesso
senso e per analoghe statuizioni da ultimo Cass. 27 aprile 2010 n. 10014 e
Cass. 25 luglio 2008 n. 20499). Alla stregua dei principi ora enunciati il
ricorso va rigettato perché privo di fondamento dovendosi ribadire quanto
in precedenza detto, e cioè che la sentenza impugnata ha fatto corretta e
motivata applicazione di consolidati principi giuridici; e corollario di questi
principi è l’affermazione fatta propria dal giudice d’appello secondo cui, per
usufruire degli sgravi secondo il dettato dell’art. 8, comma 4 bis della legge
n. 223 del 1991, risulta necessario che la iscrizione dei lavoratori nelle liste
di mobilità preceda la assunzione dei lavoratori da parte del nuovo datore
di lavoro. Ed invero tale preventiva iscrizione, oltre a configurare un
ostacolo ad accordi tendenti a ottenere solo un beneficio contributivo senza
però apportare un vantaggio per la collettività in termini di effettiva e
stabile occupazione lavorativa, persegue pure l’ulteriore finalità di una
giusta regolarizzazione del mercato del lavoro anche in fase di nuovo
ingresso nell’area di soggetti che altrimenti sarebbero destinati ad
accrescere il fenomeno della disoccupazione o sottooccupazione.

riconoscimento dei benefici contributivi (cfr. in tali sensi Cass. 4 marzo

Le spese seguono la soccombenza. Nulla si dispone sulle spese relative al
Ministero del Lavoro che non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna

k ricorrente al pagamento delle spese di giudizio relative

professionali oltre accessori di legge; Nulla sulle spese relative al Ministero
del Lavoro
Così deciso il 5 marzo 2013.

all’INPS liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi

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