Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1683 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5869/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO GRAGNOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/02/2014 R.G.N. 934/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 129 del 2014, ha confermato la statuizione di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dall’attuale parte intimata, R.R., avverso la cartella esattoriale portante un credito dell’I.N.P.S. per contributi dovuti alla gestione commercianti, quale socia amministratrice della s.r.l. Fe.Re.;

la parte opponente era già iscritta alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ma l’Istituto aveva sostenuto l’obbligo della doppia contribuzione presso entrambe le gestioni; la Corte territoriale, a fronte dell’impugnazione principale proposta dall’Inps e dell’appello incidentale proposto dalla R. in relazione ad eccezioni di nullità dell’iscrizione a ruolo contestata, ha rigettato l’appello dell’Inps sul rilievo che l’attuale intimata non esercitava in concreto, attraverso la partecipazione personale ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, l’attività commerciale nell’impresa gestita dalla s.r.l.;

avverso detta sentenza l’I.N.P.S., anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo; R.R. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

l’I.N.P.S., deducendo violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 in relazione all’art. 2697 c.c.), censura la sentenza nella parte in cui ha operato una commistione tra le funzioni di amministratore di s.r.l. e l’attività dello stesso socio lavoratore all’interno della medesima società (facendo riferimento all’orientamento delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010, ormai abbandonato) ed in quella in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’I.N.P.S. non avesse fornito la prova dello svolgimento, da parte della R., di un’attività lavorativa nel suo momento esecutivo ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi; sostiene che la questione oggetto di causa riguardava la problematica relativa alla compatibilità tra l’iscrizione presso la gestione commercianti e quella presso la gestione separata del socio amministratore di s.r.l. che nel contempo svolge attività lavorativa all’interno della stessa società e che nella fattispecie, sulla base delle circostanze di fatto accertate dallo stesso giudice d’appello, sussistevano gli elementi legittimanti l’iscrizione dell’intimata alla gestione commercianti;

il ricorso è infondato, dovendosi considerare anzitutto che la ratio decidendi della sentenza impugnata non attiene alla sostenibilità, in diritto, della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di s.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale;

la Corte d’Appello ha affermato che non sussistevano in fatto gli estremi per ritenere la presenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, perchè doveva escludersi, in base alle prove raccolte, che la R. svolgesse una attività di lavoro abituale e prevalente nell’azienda, posto che l’attività svolta era riferibile esclusivamente alla sola carica di amministratore;

la sentenza viene censurata, invece, sotto il profilo della violazione di legge (L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, in relazione all’art. 2967 c.c.) anche in relazione all’onere della prova; ed anche la critica del criterio di prevalenza è sollevata in relazione all’attività di amministratore ed alla questione delle attività assicurabili in diverse gestioni e cioè nell’ottica (oramai del tutta superata per il socio amministratore di srl a seguito della legge di interpretazione autentica) del comma 208 e non del comma 203, che richiede pur sempre che l’attività lavorativa del socio sia, in pari tempo, abituale e prevalente per l’iscrizione alla gestione commercianti; è peraltro vero che la sentenza impugnata richiama in premessa la tesi sostenuta dalle Sezioni Unite n. 3240/2010 (secondo cui, ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti, il lavoro del socio di s.r.l. deve risultare prevalente rispetto agli altri fattori produttivi all’interno dell’impresa) e che tale affermazione deve ritenersi invece superata alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 8474/2017; n. 26811/2018);

tuttavia, la Corte d’Appello non si è servita di tale premessa ai fini della decisione, la quale è stata ricavata da un accertamento più radicale in quanto ha escluso del tutto l’elemento del lavoro aziendale (“l’attività espletata quale addetta alla contabilità era assai ridotta (…) dato che la stessa si occupava abitualmente delle politiche commerciali, delle strategie di mercato, della scelta dei fornitori e della determinazione dei prezzi di vendita ovvero di attività riconducibile alla sua posizione di socio amministratore, ed è altresì emerso che la parte amministrativa era seguita da due impiegate”), attraverso una tipica valutazione di merito;

dunque, corretta la motivazione nel senso sopra indicato, va pure precisato che la sentenza impugnata non distingue il lavoro esecutivo dal lavoro direttivo ed organizzativo, di natura intellettuale, mentre entrambi devono ritenersi rilevanti secondo la giurisprudenza di questa Corte ai fini dell’iscrizione in discorso (posto che con ciascuna di essa il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa), ma ciò non inficia la correttezza della decisione giacchè la Corte d’Appello, disattendo la tesi dell’INPS, ha sostanzialmente distinto l’attività di amministratore da quella lavorativa (affermando che nell’incarico di amministratore non può farsi rientrare solo il compimento di atti giuridici, perchè all’amministratore è affidata la gestione della società, e dunque un’attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell’organizzazione del coordinamento dei fattori della produzione, comprendendovi sia il momento decisionale sia quello attuativo delle determinazioni assunte);

a fronte di ciò, le censure sollevate dell’INPS in ricorso neppure spiegano in base a quali criteri normativi (idonei a distinguere l’attività di amministratore e quella di lavoratore) dovrebbe approdarsi alla conclusione contraria ed affermare che le attività gestionali considerate dalla Corte fossero invece da considerare rilevanti ai fini della iscrizione; sotto questo profilo, quindi, la censura si risolve in una petizione di principio che tende ad una rivalutazione del giudizio espresso dalla Corte senza addurre alcuna omissione di fatti controversi e decisivi e quindi richiedendo una semplice rivisitazione del materiale probatorio non consentita in questa sede;

non solo, ma – quand’anche quella espletata dalla R., dovesse essere ritenuta un’attività di lavoro e non di amministratore – nemmeno risulta dedotto e provato dall’INPS che quella della R. fosse attività pure connotata dai due requisiti dell’abitualità e della prevalenza;

questa Corte ha invero affermato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all’attività aziendale vi possa essere in via di principio la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all’attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell’INPS;

secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 8474/2017, cit.) – che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa;

in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (Cass. n. 5360 del 2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l’ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;

tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un’attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l’espletamento dell’attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata; ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;

l’attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l’espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;

l’attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi;

pertanto, in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2700,00, di cui Euro 2500 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed oneri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA