Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1683 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. I, 25/01/2011, (ud. 15/07/2010, dep. 25/01/2011), n.1683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI GENOVA, in persona del Prefetto pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di pace di Genova in data 13 giugno

2008 nel procedimento n. 8/08 R.G. Aff. non cont.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 1 5 luglio 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. DESTRO Carlo, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla difesa della ricorrente:

il consigliere relatore, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. la Prefettura di Genova ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del cittadino straniero M.M., sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 13 giugno 2008, con il quale il Giudice di Pace di Genova ha accolto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 28 febbraio 2008 dal Prefetto di Genova, per essersi detto straniero trovalo irregolarmente presente nel territorio nazionale:

1.1. l’intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. la ricorrente censura il decreto impugnato per avere il Giudice di pace accollo l’opposizione, in quanto il ricorrente convive con una giovane connazionale dalla doppia cittadinanza che intende sposare;

3. il ricorso appare manifestamente fondalo, in quanto la convivenza “more uxorio” dello straniero con un cittadino, ancorchè giustificata dal tempo necessario affinchè uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniugo, non rientra tra le ipotesi lassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 D.Lgs cit.. non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; nè, manifestamente, contrasta con principi costituzionali la previsione (contenuta nell’art. 19 cit.) del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, atteso che essa risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia, dall’altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza “more uxorio”.

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che. a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione:

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguentemente annullamento del decreto impugnato, e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto dell’opposizione proposta da M.M. avverso il decreto di espulsione emesso il 28 febbraio 2008 dal Prefetto di Genova nei suoi confronti;

considerato che nulla deve disporsi in ordine spese del giudizio di merito, non essendosi la Prefettura di Genova costituita in quella sede tramite l’Avvocatura dello Stato, mentre le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da M.M. avverso il decreto di espulsione emesso il 28 febbraio 2008 dal Prefetto di Genova nei suoi confronti.

Condanna M.M. al pagamento in favore della Prefettura ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900.00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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