Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1683 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1683 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 27859-2016 proposto da:
BIANCHINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in R( )i\
VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
ADOLF0 LEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IASSINIO
PASQUINELLI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE CT. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DE1,1,0
STAT(I), che la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente –

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\

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 1865/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
04/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 6 giugno 2016 la Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
96/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Rimini che aveva
accolto il ricorso di Bianchini Giovanni contro l’avviso di
accertamento per II.DD. ed IV:\ 2003. La CTR osservava in
particolare che le discordanze riscontrate in sede di verifica fiscale
erano tali da legittimare la rettifica fiscale e quindi da fondare le pretese
creditorie dell’Ente impositore.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il terzo motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per
violazione di legge, affermando il vizio motivazionale radicale della
medesima.
La censura è fondata.
Va ribadito che:

Ric. 2016 n. 27859 sez. MT – ud. 21-12-2017
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MANZON.

-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta
da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio

integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“,

“,

mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni

inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente
nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti
giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sotto del “minimo
costituzionale”.

Ric. 2016 n. 27859 sez. MT – ud. 21-12-2017
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convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di

La CTR emiliana infatti così motiva: «Il motivo (di appello dell’agenzia
fiscale, ndr) è fondato, poiché risulta la discordanza di dati rispetto a
quelli dichiarati, per cui sia l’accertamento analitico contabile che
quello analitico induttivo sono ammessi, tenuto conto che il
presupposto per quest’ultimo consiste nella falsità, incompletezza o

600/1973, il quale, al punto 4), prevede che le rilevazioni tramite
questionari, come è avvenuto nel caso in esame, ove la pretesa fiscale è
scaturita dalla notifica dei questionari ai sensi della norma citata e da
accesso presso i luoghi di esercizio dell’impresa presso cui sono state
riscontrate le accennate discordanze. Si osserva altresì che i maggiori
ricavi risultano correttamente calcolati dall’Ufficio».
Trattasi all’evidenza di affermazioni apodittiche, assertive, al più
rappresentative del convincimento del giudice tributario di appello, ma
che non estrinsecano il percorso argomentativo che lo induce a tale
convincimento, quindi si tratta in buona sostanza di un tipico esempio
di “motivazione apparente” e quindi sostanzialmente mancante come
sostenutosi fondatamente nella censura in esame.
1,a sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al terzo motivo,
assorbiti il primo ed il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo per
nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il
secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 21 dicembre 2017

DEPOS’

r,.A;:, -.2 -5- 6Li.:2018

inesattezza di dati e notizie raccolte dall’ufficio, ex art. 32 del d.P.R.

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