Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16829 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12481/2008 proposto da:

B.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato

BURRAGATO Rosalba, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il

05/12/2007; n. 348/07 Reg. Recl.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. ALBANESE, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità,

in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F. impugna con ricorso per cassazione affidato a due motivi il decreto depositato il 5 dicembre 2007 della Corte d’appello di Brescia che ha respinto la sua domanda di equa riparazione in relazione a procedimento penale aperto a seguito di querela dell’istante dalla Procura della Repubblica di Milano ed archiviato con decreto 16.4.2003 ed ad analogo procedimento aperte dal medesimo organo a seguito di denuncia del 26.2.2005 e conclusosi con archiviazione, fatta oggetto d’opposizione respinta dalla Corte di Cassazione con ordinanza 5.6.2007, in quanto il ricorrente non si era costituito parte civile.

Il Ministero della Giustizia ha spiegato difesa con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente col primo motivo critica la decisione impugnata in relazione alla pronuncia di condanna alle spese del procedimento in favore dell’amministrazione resistente.

Il motivo è manifestamente privo di fondatezza, siccome il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza. Non osta all’applicazione delle disposizioni dell’art. 91 cod. proc. civ., e segg., la Convenzione EDU, sia perchè è esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo, sia perchè dalla CEDU non discende alcun obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il procedimento in esame, quanto alle spese, a quello che si celebra dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali possa integrare un’attività dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle libertà” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione – Cass. n. 22305/2009.

Di questo enunciato, così come del disposto dell’art. 91 c.p.c., la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione. La denuncia d’incostituzionalità, solo enunciata, non è sorretta da alcun argomento di conforto.

Non merita perciò esame.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui si pone la questione se il querelante abbia diritto all’equa riparazione, non essendo in condizione di costituirsi parte civile. Anche in questo caso la Corte territoriale ha fatto buon governo di principio consolidato che afferma che “in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo penale, ai sensi della L. n. 89 del 2001, alla persona offesa dal reato in quanto tale non può essere direttamente e personalmente riconosciuto il relativo diritto se non a partire dal momento in cui essa abbia assunto la qualità di parte costituendosi P.C. nel procedimento, indipendentemente dalla precedente proposizione di querela o denuncia” – Cass. n. 569/2007.

Gli astratti argomenti coltivati nel motivo non confutano la correttezza di tale enunciato che, in quanto condiviso, s’intende ora ribadire.

Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese che si liquidano in Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese del presente giudizio spese liquidate in Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

 

 

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