Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16829 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 07/08/2020), n.16829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20122/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in personale del curatore p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n.,187/31/14, depositata il 18/06/2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta, nella adunanza camerale del

16/01/2020, dal Consigliere Dott. D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

Il Fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) riguardante le imposte dovute a titolo di Ires, Irap ed Iva, anno 2005, deducendo che i ruoli in essa indicati costituivano duplicazione di imposte non dovute e chiedendo alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l’annullamento della cartella e, in subordine, lo sgravio parziale con il relativo ricalcolo delle somme oggetto di imposta. Già innanzi al giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate riconosceva la duplicazione delle imposte nonchè di aver provveduto allo sgravio del relativo carico dovuto ad eccezione della somma riguardante l’Irap, non rilevata dal ruolo straordinario, sicchè chiedeva l’estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alle somme oggetto del provvedimento di sgravio, con conseguente declaratoria di illegittimità della cartella esattoriale per le somme dovute (non oggetto di sgravio).

La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n. 40/7/2010, accoglieva il ricorso del Fallimento. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello con la seguente motivazione: “L’ufficio impositore ha riconosciuto l’applicazione dell’imposta liquidata e disposto lo sgravio non ancora materialmente effettuato in attesa del parere della direzione regionale della Campania. Il provvedimento di sgravio parziale fu emesso in data 30/04/2009 ma non risulta essere stato notificato alla ricorrente, che pertanto ha dovuto proporre ricorso per evitare decadenze. Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che lo sgravio parziale non è stato ancora autorizzato dalla direzione regionale (…)”.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale di cui in epigrafe, proponendo due motivi di ricorso.

Il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. è rimasto intimato.

Diritto

RITENUTO

Che:

Preliminarmente, in mancanza della costituzione del fallimento della società contribuente, va dato atto della tempestività del ricorso per cassazione proposto nel termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 4 luglio 2009, n. 69. Ed invero, risulta dagli atti che il giudizio è stato instaurato prima del 4 luglio 2009 (termine dal quale opera la modifica del termine lungo di impugnazione come introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17), risultando dalla sentenza impugnata che il curatore della (OMISSIS) s.p.a. ha proposto opposizione in data 12.06.2009 (v. primo rigo, dei “motivi della sentenza”). Risulta, altresì, che la sentenza qui gravata è stata pubblicata il 18/06/2012 e non notificata, sicchè la notifica del ricorso in cassazione avvenuta a mezzo posta in data 29.08.2013 risulta tempestiva, tenuto conto che il termine annuale, ex art. 327 c.p.c., opera ex nominatione dierum e si proroga di 46 giorni.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente Amministrazione finanziaria deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che la motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale si risolve in una mera riproduzione delle argomentazioni addotte dai giudici di primo grado senza soffermarsi sulle censure di cui ai motivi di appello con le quali era stato posto in luce le erroneità del ragionamento dei primi giudici per aver annullato la cartella nella sua interezza e non limitatamente alle somme di cui allo sgravio parziale; col secondo motivo, deduce il vizio motivazionale su di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, riguardante l’intervenuto sgravio parziale e non totale delle somme iscritte a ruolo e quindi la correttezza del calcolo che l’Ufficio aveva effettuato col provvedimento di sgravio (iscrizione a ruolo per Euro 685.710,17 risultante dalla differenza tra l’interporto di Euro 1.257.649,84 ed Euro 571.939,67 riconosciuto come non dovuto).

I motivi proposti si esaminano congiuntamente in quanto connessi logicamente e giuridicamente. Essi sono fondati e vanno accolti per le ragioni di seguito esposte.

La motivazione della sentenza della Commissione regionale riportata per intero nella parte narrativa – afferma espressamente che il provvedimento di sgravio non era stato eseguito per mancanza dell’autorizzazione definitiva alla liquidazione del provvedimento, pur essendo pacifico che lo sgravio richiesto, in via subordinata, dalla contribuente e riconosciuto dall’Ufficio fosse parziale in quanto riguardava una parte (quella duplicata) della pretesa impositiva e non l’intero; in buona sostanza, in assenza dell’effettiva restituzione dell’eccedenza, il giudice appello non ritiene esatta la formula della cessata materia del contendere ma annulla la cartella ed, omettendone le motivazioni, annulla anche la parte di cartella per cui non vi era duplicazione.

A fronte di tale decisione, ha ragione la ricorrente di dolersi perchè il giudice di appello, nonostante fosse pacifico che si trattava di sgravio parziale, ha annullato, immotivatamente, la cartella per intero e, cioè, anche per la parte per la quale non v’era stata una duplicazione di imposta e, quindi, per quella parte in cui non v’era stato lo sgravio. I secondi giudici, così facendo sono incorsi nel vizio di omessa motivazione della sentenza in quanto hanno omesso di indicare gli elementi da cui hanno tratto il proprio convincimento per annullare l’intera cartella di pagamento rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento che ha portato alla decisione di rigetto dell’appello (cfr., ex pluribus, Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018,

Rv. 649281-01; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793-01; Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015, Rv. 636648-01).

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione regionale della Campania affinchè provveda ad un nuovo esame della controversia, alla luce delle considerazioni innanzi esposte.

La Commissione regionale in sede di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

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