Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16829 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 07/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16829

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23073/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 261/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato Antonio Grumetto per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona con sentenza depositata il 6 aprile 2005 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione – a favore del giudice amministrativo – in relazione a un paio domande “proposte dal Comune di San Benedetto del Tronto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio”. La prima delle due domande era intesa a far accertare la illegittimità degli “atti emessi a riguardo del pagamento di indennità” per l’occupazione abusiva di aree demaniali sul presupposto che sulle stesse il Comune avesse in realtà ancora in corso la concessione, mentre la seconda era invece intesa “all’accertamento del diritto del medesimo Comune alla cessione gratuita delle aree” ai sensi del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, art. 12 ter, conv. in L. 30 marzo 1998, n. 61, che consentiva la dismissione e il trasferimento gratuito di beni demaniali “nei comuni interessati dalla crisi sismica”.

Con sentenza depositata il 10 febbraio 2015 la Corte d’Appello di Ancona – in parziale riforma della prima decisione – accertava che la concessione del Comune sulle aree in discussione era cessata a seguito “della declaratoria di sdemanializzazione di tutte le aree in causa” con “evidente giurisdizione del giudice ordinario” e per questa sua parte rimetteva la causa davanti al Tribunale di Ancona ai sensi dell’art. 353 c.p.c..

Il MEF e l’Agenzia del Demanio proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, mentre l’intimato Comune non presentava difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il MEF e l’Agenzia lamentavano – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – la violazione “della L. n. 1034 del 1971, art. 5 e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E”. In particolare i ricorrenti sostenevano che la Corte d’Appello avesse errato nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda di negativo accertamento dell’obbligo di pagamento delle indennità per l’occupazione abusiva delle aree in discussione. E questo perchè – a giudizio dei ricorrenti – la definizione della controversia dipendeva dalla soluzione della ” più ampia questione della vigenza o meno della concessione”. Questione quest’ultima che – appunto – i ricorrenti ritenevano ex lege attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il motivo è fondato alla luce della costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite della Corte – una giurisprudenza dalla quale non v’è ragione di discostarsi – secondo cui appartengono al giudice ordinario le controversie in materia di pagamento di indennità e canoni relativi a beni demaniali solamente quando le stesse abbiano un contenuto meramente patrimoniale. E cioè solamente quando le ridette controversie “non coinvolgano la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio sottostante”, come invece è avvenuto nella concreta fattispecie in cui il riconoscimento dell’obbligo di pagamento delle indennità dipendeva dall’accertamento della esistenza o meno della concessione sulle aree, che è materia in effetti attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, applicabile ratione temporis (Cass. sez. un. n. 1848 del 2009; Cass. sez. un. n. 20749 del 2008; Cass. sez. un. n. 5912 del 2008).

La sentenza deve essere pertanto cassata, nonchè dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo competente per territorio, anche per il finale regolamento delle spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; dandosi altresì atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rt. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il giorno 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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