Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16828 del 19/07/2010
Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12480/2008 proposto da:
V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO
SELLA 41, presso l’avvocato BURRAGATO Rosalba, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA; n. 5/07 V.G. il
28.3.07;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
06/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. ALBANESE, per delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità,
in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.M. impugna con ricorso per cassazione affidato a due motivi il decreto depositato il 28 marzo 2007 della Corte d’appello di Brescia che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a processo di opposizione a precetto, introdotto con atto 4 ottobre 1999 innanzi al Tribunale di Milano e definito con sentenza 4 aprile 2002 nonchè ad altro processo, avente ad oggetto opposizione all’esecuzione introdotto con atto 15 dicembre 2000 e definito con sentenza del 4 luglio 2003 ed in fase di gravame con sentenza 10 ottobre 2006, apprezzato in 1 anno e 6 mesi il segmento eccedente la ragionevole durata del solo secondo processo, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 1.500,00 oltre interessi.
Il Ministero della Giustizia non ha spiegato difesa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente col secondo motivo, meritevole d’esame prioritario, critica la decisione impugnata perchè fondata su indagine condotta sulla vicenda processuale frazionata nei due segmenti considerati singolarmente, che di contro meritavano esame congiunto.
L’ iter giudiziario va valutato tenendo conto del fatto che al primo processo – d’opposizione a precetto – iniziato nell’ottobre 199 e conclusosi nell’aprile 2004, la cui durata è stata ritenuta ragionevole, è collegato al secondo processo, d’opposizione all’esecuzione, in relazione al quale si è accertato lo sforamento dal limite di congruità, in quanto la nozione di procedimento devesi riferire alla vicenda che dalla domanda sfocia nella risposta definitiva. I due processi hanno radice comune e vanno congiuntamente esaminati.
Il motivo è manifestamente privo di fondatezza.
Il computo della ragionevole durata, secondo esegesi consolidata – Cass. S.U. n. 27248/2009 – deve essere condotto in relazione alla singola vicenda processuale e non certo collegando il processo di cognizione e quello di esecuzione, tanto meno i due processi ora all’esame, “i quali devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi”. Il corollario esclude la sommatoria delle rispettive durate che devono essere perciò computate separatamente. Resta piuttosto da osservare che la durata del processo considerato risulta apprezzata dalla Corte Territoriale alla stregua dal parametro medio, ritenuto in genere ragionevole e congruo in sede europea, di cui fa corretta applicazione.
11 secondo motivo merita analoga sorte. Affida la critica esposta ad astratti enunciati non correlati a concreti elementi di fatto idonei ad incidere in senso più favorevole sulla misura del pregiudizio considerato, di cui non si riferisce nè allegazione nè prova. Ne resto è sufficiente richiamare l’orientamento consolidato secondo cui l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’ intero processo, bensì solo al segmento temporale ingiustificato e dunque irragionevole, considerata la previsione, coerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, della legge nazionale – L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 – la cui ratio ispiratrice riscontra in sede applicativa il principio, interno al nostro ordinamento, enunciato nell’art. 111 Cost., che prevede che “il giusto processo” abbia comunque una sua connaturata durata, seppur contenuta entro il limite della ragionevolezza (Cass. n. 3716/08).
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese in assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010