Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16828 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29941/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

G.P. EDIL SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Sammartino,

elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Elettronica, n. 20,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Piero Siviglia.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione n. 35, n. 3709/35/14, pronunciata il 18/11/2014,

depositata il 03/12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso, con tre motivi, contro G.P. Edil Srl, esercente l’attività di costruzioni edili, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sopra indicata, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. (OMISSIS)) che recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP, IVA, per il 2005, ricavi/volumi di affari non dichiarati (connessi alla sottofatturazione di cessioni immobiliari) e costi non inerenti e non documentati – in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, e in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo (n. 348/01/2009) che, a sua volta, aveva annullato l’atto impositivo per omessa allegazione, ad esso, degli atti a corredo del PVC (allegato all’atto di accertamento), ha annullato l’avviso impositivo limitatamente all’omessa registrazione di ricavi derivanti dalle cessione immobiliari (ed ha invece confermato il recupero a tassazione di costi non inerenti e non documentati);

2. in particolare, per quanto adesso interessa, la Commissione regionale ha escluso che l’avviso fosse illegittimo per carente allegazione di documenti, sul rilievo che, comunque, la società contribuente era stata messa a conoscenza degli atti ad esso prodromici. Quanto alla contestata sottofatturazione delle cessioni immobiliari, la C.T.R. ha rimarcato che il processo penale svoltosi davanti al Tribunale di Palermo, relativo ai medesimi fatti, si era concluso con l’assoluzione di P.R., legale rappresentante di G.P. Edil Srl, per insussistenza del fatto, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2. Secondo la Commissione regionale, il giudice penale aveva accertato che gli appartamenti costruiti e venduti dalla società avevano un valore reale conforme a quello indicato nei rogiti, del tutto in linea con i valori dell’OMI, e, ancora, che la presunzione di sottofatturazione su cui poggiava l’ipotesi accusatoria mancava di riscontro; per di più, per usare le parole della C.T.R. (cfr. pag. 5 della sentenza), “l’appellante non offre idonei elementi di prova anche attraverso la produzione di validi indizi in senso contrario al fine di determinare con la maggior probabilità possibile la contestata evasione.”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Nullità della sentenza per violazione di norme procedurali, con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 29 e 39, nonchè con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.”), l’Agenzia addebita alla C.T.R. di non avere disposto la riunione del procedimento ad altro procedimento relativo a causa connessa, riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento (n. (OMISSIS)), integrativo di quello oggetto del presente giudizio, fondato sugli esiti delle indagini finanziarie sui conti correnti della società e dei soci;

1.1. il motivo è inammissibile;

fuori delle ipotesi in cui ricorra un difetto di litisconsorzio necessario, com’è stato recentemente affermato da Cass. 04/09/2020, n. 18382 (che menziona Cass. n. 12989 del 2010 e Cass. n. 24496 del 2014, sulle quali v. infra), l’omessa riunione dei procedimenti ex art. 273, c.p.c., o dei “ricorsi”, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 29, non è sanzionata processualmente, avendo il provvedimento di riunione natura ordinatoria; già in passato questa Corte (cfr. Cass. Sez. L., 04/10/2004, n. 19840) aveva chiarito che “Il provvedimento di riunione previsto dall’art. 274 c.p.c., relativo alla stessa causa (riunione obbligatoria) o a cause diverse ma connesse (riunione facoltativa), ovvero dettato da motivi di economia processuale, essendo strumentale e preparatorio rispetto alla futura definizione della controversia, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità neanche attraverso l’impugnazione della sentenza che definisce il giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato adottato.”; successivamente (cfr. Cass. 31/05/2006, n. 13001) era stato affermato che “L’art. 273 c.p.c. – come il successivo art. 274 c.p.c. – contiene una disposizione di natura ordinatoria, sicchè l’inosservanza dell’obbligo di disporre la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa non comporta la nullità del giudizio e della sentenza che abbia concluso uno dei procedimenti.”; negli stessi termini: Cass. 27/05/2010, n. 12989, secondo cui “Quando due cause tra loro connesse pendono davanti allo stesso giudice, non sussiste un problema di spostamento della competenza, quanto, invece, la possibilità di provvedere alla loro riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.; il provvedimento di riunione, così come la mancata assunzione del medesimo, ha carattere ordinatorio e, come tale, è insuscettibile di gravame in sede di legittimità.”; Cass. 18/11/2014, n. 24496, secondo cui “I provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio (…) ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono.”;

2. con il secondo motivo (“2) Nullità della sentenza per violazione di norme procedurali, con riferimento all’art. 654 c.p.p., ed agli artt. 115 e 116 c.p.c.”), l’Agenzia ascrive alla Commissione regionale di avere fondato la decisione sull’adesione acritica alla sentenza penale di assoluzione, in violazione dei limiti di efficacia del giudicato penale nel processo tributario;

2.1. il motivo non è fondato;

va disattesa, innanzitutto, l’eccezione della controricorrente d’inammissibilità della censura che, benchè priva della specifica indicazione del “motivo”, tra i cinque parametri normativi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, per il quale si chiede la cassazione, è senz’altro da ricondurre all’error in procedendo (di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per l’esplicito riferimento, nella rubrica del motivo, al vizio di “nullità della sentenza”. Passando all’esame della censura, è ius receptum che “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare.” (Cass. 27/06/2019, n. 17258);

nella specie, la C.T.R. si è attenuta a tale regula iuris e, all’esito della complessiva valutazione delle risultanze probatorie (comprese quelle del processo penale per gli stessi fatti), ha negato che l’Amministrazione finanziaria avesse dimostrato l’effettiva sottofatturazione delle cessioni immobiliari (ossia, l’omessa registrazione di ricavi), costituente il fulcro del contestato recupero fiscale;

3. con il terzo motivo (“3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 2697 c.c., ed al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, nonchè con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia assume che, ai fini dell’accertamento dell’evasione d’imposta, sarebbe stato importate valutare unitariamente il materiale istruttorio emerso a seguito della seconda, ed integrativa, attività ispettiva imperniata sulle indagini bancarie, che avevano confermato che, nell’anno 2005, la società aveva ceduto unità abitative procedendo alla sottofatturazione degli importi ricevuti. Ciò premesso, l’ufficio addebita alla sentenza impugnata il malgoverno delle regole che disciplinano l’onere della prova nel processo tributario;

3.1. il motivo è inammissibile;

la censura s’appalesa generica e appena abbozzata; in vero, in difetto di un preciso riferimento alla documentazione bancaria, acquisita nel corso dell’accertamento integrativo, che secondo l’ufficio sarebbe idonea a corroborare l’esito della prima attività accertatrice, questa Corte non è posta nella condizione di verificare la fondatezza o meno della tesi erariale;

4. le spese del giudizio di cassazione sono regolate in dispositivo;

5. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00, a titolo di compenso, Euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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