Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16828 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 07/08/2020), n.16828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PIRINU Renato – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13386/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Gemini Food in personale del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 118/21/11, depositata il 13/12/2011.

udita la relazione della causa svolta, nella adunanza camerale del

16/01/2020, dal Consigliere Dott. D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

Con avviso di accertamento n. (OMISSIS), l’Ufficio, avendo rilevato un significativo scostamento tra i ricavi dichiarati dalla società Gemini Food s.r.l, esercente attività di ristorazione, per l’anno 2004 (pari ad Euro 164.000,00) ed i ricavi di riferimento risultanti dall’applicazione del pertinente studio di settore (pari ad Euro 323.000,00), determinava le maggiori imposte dovute a titolo di Ires, Irap ed Iva, nonchè le conseguenti sanzioni.

La società contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze deducendo l’illegittimità e l’erroneità dell’avviso, in quanto basato su di una serie di presunzioni e prove logiche infondate. In tale giudizio, l’Amministrazione finanziaria controdeduceva che l’accertamento era legittimo, mentre il contribuente non aveva offerto prova delle sue contestazioni (riduzione del volume di affari per la mancata autorizzazione comunale alla realizzazione delle camere alberghiere).

La Commissione tributaria provinciale di Firenze respingeva il ricorso della società contribuente.

La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello della società contribuente.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale di cui in epigrafe, proponendo due motivi di ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Preliminarmente, in mancanza della costituzione della società contribuente Gemini Food s.r.l., va dato atto della tardività del ricorso per cassazione proposto oltre il termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009.

Dandosi seguito ai principi consolidati di questa Corte in tema di notificazioni degli atti processuali (cfr. Sez. U. n. 17352 del 2009, Rv. 609264-01), qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. Sez. L, Sentenza n. 6846 del 22/03/2010, Rv. 612112-01; Sez. 3, Sentenza n. 19986 del 30/09/2011, Rv. 619875-01).

In tal senso è stato soggiunto che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili

al notificante, il notificante, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve

riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01; cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv. 650482-01; Sez. 5, Sentenza n. 5974 del 08/03/2017, Rv. 643303-01).

In applicazione dei suddetti principi, considerato che nella specie il procedimento notificatorio è iniziato con il tentativo di notificazione non andato a buon fine del 23 gennaio 2013 (presso il legale rappresentante della società Gemini Food s.r.l., Lombardi Alfredo, risultato irreperibile) e presso il domiciliatario della stessa società, Dott. Tamburini, in data 24 gennaio 2013 (“domicilio trasferito”); che il procedimento notificatorio è stato riattivato nei confronti del domiciliatario, Dott. Tamburini, in data 22 maggio 2013, presso il nuovo indirizzo e con deposito presso l’Ufficio postale per irreperibilità relativa, ne deriva che la notifica è stata riattivata oltre il termine di 30 gg. dalla comunicazione dell’esito negativo del primo tentativo di notificazione, comunicazione avvenuta in data 7 febbraio 2013.

Nulla si provvede in ordine alle spese, in quanto la Gemini Food s.r.l. è rimasta intimata senza svolgere alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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