Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16828 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 07/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7451/2016 proposto da:

D.S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE

MOSCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 966/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/10/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la cassazione con

rinvio;

uditi gli avvocati Giovanni Pasquale Mosca e Paolo Marchini per

l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 17.9.2015, in accoglimento dell’appello dell’Ente Parco nazionale della Sila, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Cosenza del 19.11.2013 dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda concernente il vantato diritto di D.S.A.M. all’assunzione presso l’Ente in quanto vincitrice della selezione indetta con avviso pubblico del 11.12.2008 e rigettava la domanda proposta in subordine di accertamento dell’illegittimità dei contratti di somministazione stipulati nel tempo con l’Ente Parco nazionale della Sila, con conseguente trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. La Corte territoriale osservava che nel caso in esame l’Amministrazione dopo aver richiesto (successivamente alla pubblicazione della graduatoria) l’avviamento di alcuni lavoratori all’Ufficio provinciale per la selezione per l’avviamento al lavoro aveva revocato la precedente richiesta perchè non più corrispondente alle proprie esigenze di organico con le mansioni precedentemente indicate; mancava, quindi, un’offerta al pubblico e la revoca era stata motivata da esigenze di ordine pubblico rispetto alle quali la lavoratrice vantava una posizione di mero interesse legittimo, posto che l’Amministrazione aveva annullato la precedente richiesta per indire altra selezione relativa a diverso profilo professionale. Circa i contratti di somministrazione la Corte di appello ne riteneva la legittimità essendo la clausola non generica e sussistenti le ragioni dedotte in contratto.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la lavoratrice con tre motivi corredati da memoria; resiste controparte con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2. La sentenza impugnata è nulla per contrasto tra dispositivo e sentenza, avendo dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO su tutte le domande.

2. Il motivo va rigettato in quanto si tratta di un evidente lapsus calami non avendo la Corte di appello per una mera svista precisato che il dichiarato difetto di giurisdizione riguardava la sola domanda con la quale si era fatto valere un diritto all’assunzione. Dalla motivazione emerge chiaramente ed univocamente che la Corte territoriale ha distinto quest’ultima domanda da quella concernente la pretesa nullità dei contratti di somministrazione a termine stipulati nel tempo tra le parti e che solo per la prima è stata dichiarato il difetto di giurisdizione mentre per la seconda la Corte di appello si è pronunciata nel merito escludendo la lamentata nullità.

3. Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 37 c.p.c.. Non era stata impugnata la sentenza di primo grado in ordine alla giurisdizione.

Il motivo appare fondato e pertanto va accolto. La Corte di appello ha ritenuto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) che “si tratta di questione che può essere affrontata per la prima volta d’ufficio, in appello, non essendosi formato sulla stessa neppure un giudicato implicito, trattandosi di questione che attiene in via diretta al thema decidendum ossia alla qualificazione giuridica della posizione soggettiva azionata dalla lavoratrice”; tuttavia va osservato che in primo grado il Tribunale (pag. 3 della sentenza impugnata) ha ritenuto chiaramente sussistente la giurisdizione dell’AGO posto che ha dichiarato il diritto della lavoratrice ad essere avviata ed a completare la selezione per la conclusione di un contratto a tempo indeterminato con l’Ente Parco condannando quest’ultimo al risarcimento del danno liquidato come in sentenza (va sul punto – ricordato l’orientamento di questa Corte secondo la quale “ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell’ impugnazione non può riesaminare d’ ufficio quest’ultima, in assenza di specifico gravame sul punto”: Cass. Sez. Un. 22 aprile 2013, n. 9693). Era, quindi, onere dell’Ente Parco nazionale della Sila impugnare espressamente tale capo della sentenza mentre nessuno dei due motivi sviluppati nel ricorso in appello contestano chiaramente ed univocamente la giurisdizione; in particolare il primo motivo che tratta del diritto all’assunzione non contesta in alcun modo la competenza dell’AGO a conoscere della presente controversia (la parola giurisdizione non è mai utilizzata) e sviluppa un ragionamento in ordine alla mancata comunicazione da parte dell’Ufficio provinciale per il collocamento dei candidati che non può ritenersi in alcun modo una doglianza relativa alla giurisdizione ed il secondo affronta problemi di determinazione del danno. Pertanto la ritenuta – in primo grado – giurisdizione dell’Ago non è stata impugnata in appello e la statuizione del Tribunale doveva ritenersi passata in cosa giudicata. Il terzo motivo con il quale si allega la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 16 e del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 25, in ordine alla giurisdizione dell’Ago appare assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

Pertanto va rigettato il primo motivo, accolto il secondo ed assorbito il terzo; va conseguentemente cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

 

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione anche in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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