Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16827 del 19/07/2010
Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16827
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12478/2008 proposto da:
S.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato BURRAGATO Rosalba,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEFILIPPI
CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il
03/05/2007; n. 446/06 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
06/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. ALBANESE, per delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità,
in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.F. impugna con ricorso per cassazione affidato a due motivi il decreto depositato il 3 maggio 2007 della Corte d’appello di Brescia che ha respinto la sua domanda di equa riparazione in relazione a processo penale celebratosi innanzi al Tribunale di Milano, ritenendone congrua e ragionevole durata computata dalla data del 19 gennaio 2006 in cui venne notificato all’istante informazione di garanzia ed avviso di conclusione delle indagini di cui mai prima d’allora aveva avuto notizia.
Il Ministero della Giustizia non ha spiegato difesa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente col primo motivo critica la decisione impugnata in relazione alla pronuncia di condanna alle spese del procedimento in favore dell’amministrazione resistente.
Il motivo è manifestamente privo di fondatezza siccome il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Non osta all’applicazione delle disposizioni dell’art. 91 cod. proc. civ., e segg., la Convenzione EDU, sia perchè è esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo, sia perchè dalla CEDU non discende alcun obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il procedimento in esame, quanto alle spese, a quello che si celebra dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali possa integrare un’attività dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle libertà” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione – Cass. n. 22305/2009. Di questo enunciato, così come del disposto dell’art. 91 c.p.c., la Corte Territoriale ha fatto corretta applicazione.
Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui si censura l’impugnato decreto per avere eseguito il computo della ragionevole durata dalla data di conoscenza formale delle indagini.
Anche in questo caso la Corte territoriale ha fatto buon governo di principio consolidato che afferma che “nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase delle indagini preliminari solo dal momento in cui l’indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti”.
Pertanto, nessuna rilevanza può essere riconosciuta a fatti che non sono idonei ad attribuire la qualifica di indagato – Cass. n. 10310/2010.
Gli astratti argomenti coltivati nel motivo non confutano la correttezza di tale enunciato che, in quanto condiviso, s’intende ora ribadire.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese in assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010