Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16827 del 09/08/2016

Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9599-2009 proposto da:

F.M.L., (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. FAA’ DI

BRUNO 79, presso l’avvocato MARCELLO ANTONIO GARGIULO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO CLEMENTE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FINANZIARIA SAN GIACOMO S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OMBRONE 14, presso l’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA

SCALA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

CASSA SAN GIACOMO S.P.A. (C.F. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 3308/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARCELLO ANTONIO GARGIULO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. In data 25 marzo 2004, veniva notificato a F.M., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore N.A., il decreto ingiuntivo n. 9743/2004, emesso dal Tribunale di Milano, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in solido con la Imero s.r.l., della somma di Euro 76.420,25, oltre interessi e spese, in favore della CASSA SAN GIACOMO s.p.a. (in qualità di cessionaria del Credito Artigiano s.p.a.), sulla base di una fideiussione rilasciata, a favore di detta società, dal defunto marito Na.At.. Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2004, F.M. proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio, che veniva definita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 3598/2006, depositata il 21. marzo 2006, con la quale il giudice adito revocava il decreto ingiuntivo,condannando la F., in proprio e nella qualità di genitore del minore N.A., al pagamento della stessa somma di Euro 76.420,25, oltre interessi e spese, in favore della CASSA SAN GIACOMO s.p.a., ma ponendola a carico di ciascun erede in proporzione della rispettiva quota ereditaria e nei limiti della stessa.

2. La decisione veniva impugnata da F.M. dinanzi alla Corte di Appello di Milano, nei confronti della società CASSA SAN GIACOMO s.p.a. Si costituiva, peraltro, in giudizio la Finanziaria San Giacomo s.p.a., divenuta cessionaria dei crediti in sofferenza di Mediocreval s.p.a., già CASSA SAN GIACOMO s.p.a. La Corte territoriale con sentenza n. 3308/2008, depositata il 4 dicembre 2008, rigettava l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. Il giudice di secondo grado riteneva, in via pregiudiziale, infondate l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Pavia in forza del Foro esclusivo del consumatore, reputando non applicabili al caso di specie gli artt. 1469 bis c.c. e ss. (nel testo vigente ratione temporis), nonchè la domanda di riunione del giudizio con altro, avente ad oggetto l’opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, proposta dalla debitrice principale, società Imero s.r.l. Nel merito, la Corte di Appello riteneva che il comportamento della banca, nel concedere credito alla debitrice principale Imero s.r.l., non integrasse – nei confronti del fideiussore, e per esso deceduto, degli eredi – violazione del disposto degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c..

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso F.M., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore N.A., nei confronti della Finanziaria San Giacomo s.p.a. e della CASSA SAN GIACOMO s.p.a., affidato a sette motivi. La resistente Finanziaria San Giacomo s.p.a. ha replicato con controricorso.

4. Con ordinanza del 19 gennaio 2016, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Mediocreval s.p.a., già CASSA SAN GIACOMO s.p.a. Notificato l’atto di integrazione del contraddittorio, si è costituito con controricorso il Credito Valtellinese, incorporante Mediocreval s.p.a., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che entrambi gli istituti di credito resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla F. per pretesa genericità ed astrattezza dei quesiti, previsti dal disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ. applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis.

1.1. L’eccezione è infondata.

1.1.1. Il quesito di diritto deve essere – invero – formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., anche se non necessariamente in forma interrogativa (Cass. 774/2011), comunque in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie in esame (cfr., ex plurimis, Cass.S.U. 26020/2008; Cass. 7197/2009).

1.1.2. Nel caso concreto deve, per contro, ritenersi che i quesiti di diritto – sebbene alquanto sintetici – consentano, nondimeno, di desumere agevolmente, dalla loro lettura, la sostanza delle censure mosse alla sentenza impugnata, in relazione alle questioni concernenti la mancata formale estromissione della cedente il credito litigioso, la mancata riunione dei giudizi ex art. 274 cod. proc. civ. e la denunciata violazione degli artt. 1469 c.c. e ss. e artt. 1956 e ss..

1.2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso va, pertanto, respinta.

2. Passando, quindi, all’esame del merito, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, F.M.L., in proprio e nella qualità, denuncia la violazione dell’art. 111 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. La ricorrente si duole del fatto che nel giudizio di appello sia intervenuta la Finanziaria San Giacomo s.p.a., quale cessionaria dei crediti in sofferenza della CASSA SAN GIACOMO s.p.a., senza che quest’ultima sia stata formalmente estromessa dal giudizio, con il consenso delle altre parti, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3. Ne deriverebbe, ad avviso dell’esponente, la nullità assoluta della sentenza di appello, poichè pronunciata nei confronti della sola acquirente del credito ceduto, senza che il processo si sia svolto anche nei confronti della società cedente.

2.2. La censura è infondata.

2.2.1. E bensì vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può – ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3, – intervenire volontariamente in giudizio o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Per il che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e, pertanto, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c., dovendosi, in mancanza, rilevare, anche d’ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per l’eliminazione del vizio (cfr. Cass. 13021/2000; 15208/2005; 18483/2006; 1535/2010; 4486/2010).

2.2.2. E tuttavia, nel caso concreto, sebbene non sia stato pronunciato un formale provvedimento di estromissione della banca cedente, con il consenso delle altre parti, la medesima ha comunque partecipato al giudizio di appello, restando, in tal modo, integro il litisconsorzio necessario tra cedente e cessionaria del credito litigioso. Ed infatti, la stessa ricorrente afferma di avere proposto appello nei confronti della cedente CASSA SAN GIACOMO s.p.a., “convenendo quest’ultima nel giudizio di secondo grado” (p. 5). E tanto si desume, del resto, sia dall’intestazione (p. 3) dell’impugnata sentenza, che reca altresì le conclusioni proposte dall’appellante F.M.L. nei confronti della CASSA SAN GIACOMO s.p.a., sia dal dispositivo della stessa pronuncia, nel quale si dà atto che l’appello è stato proposto “nei confronti della s.p.a. CASSA SAN GIACOMO, nella cui posizione è subentrata come cessionaria (costituitasi nel giudizio di appello) s.p.a. Finanziaria San Giacomo”.

2.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.

3. Con il secondo motivo di ricorso, F.M.L. denuncia la violazione dell’art. 274 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. La F. lamenta che la Corte di Appello non abbia disposto la riunione del presente giudizio con altro, avente ad oggetto l’opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, proposta dalla debitrice principale, società Imero s.r.l., nei confronti della quale il deceduto marito della ricorrente, Na.At., aveva prestato fideiussione omnibus, giudizio pendente dinanzi ad altro giudice della stessa sezione del Tribunale di Milano.

3.2. Il motivo è infondato.

3.2.1. In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce, invero, esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione. Esso è, di conseguenza, insindacabile anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 1194/2007; Cass.S.U. 2245/2015).

3.2.2. La censura va, di conseguenza, rigettata.

4. Con il terzo motivo di ricorso, F.M.L. denuncia la violazione degli artt. 1469 bis c.c. e ss. (nel testo applicabile ratione temporis), nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

4.1. La ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano – la cui competenza era stata individuata in prime cure sulla base dell’art. 16 dell’atto di fideiussione – proposta dall’appellante sotto il profilo della vessatorietà di detta clausola, ai sensi degli artt. 1469 bis c.c. e ss. (applicabili alla fattispecie concreta ratione temporis), dovendo ritenersi, invece, operante il Foro esclusivo del consumatore (Tribunale di Pavia), tale dovendo considerarsi il N., posto che il medesimo non svolgeva attività di impresa.

4.2. La doglianza è infondata.

4.2.1. Deve, per vero, osservarsi al riguardo che, in presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis c.c. e ss., nel testo vigente “ratione temporis”, attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita. Ne consegue che deve ritenersi valida, per difetto del requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori, la clausola derogativa della competenza territoriale, contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali, stipulato – come nel caso di specie – da un socio o da un terzo a favore di detta società (cfr. Cass. 314/2001; 10107/2005; 25212/2011).

4.2.2. Il rigetto dell’eccezione di incompetenza, operato dalla Corte di Appello, è da ritenersi, pertanto, del tutto corretto. Per cui il motivo in esame deve essere rigettato.

5. Con il quarto motivo di ricorso, F.M.L. denuncia la violazione dell’art. 1956 cod. civ., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

5.1. Lamenta l’esponente che la Corte di Appello non abbia ritenuto che il comportamento della banca creditrice abbia, nella specie,. integrato una palese violazione del disposto dell’art. 1956 cod. civ. e del canone di buona fede, ex art. 1375 cod. civ., avendo l’istituto di credito (Credito Artigiano s.p.a.) continuato ad erogare finanziamenti ad una società, la Imero s.r.l., in condizioni economiche disastrose fin dal primo bilancio, laddove l’eccezione di liberazione del fideiussore e, per esso deceduto, dei suoi eredi, ai sensi dell’art. 1956 cod. civ., avrebbe dovuto essere accolta. Nella sintesi iniziale dei due profili della censura (p. 15), l’istante rileva, altresì, l’incongruità e contraddittorietà della motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte territoriale, benchè abbia rilevato che l’insolvenza della debitrice principale Imero s.r.l. era sussistente fin dalla sua costituzione e si è mantenuta costante, ha, ciò nonostante, escluso la sussistenza, nella specie, della violazione delle norme suindicate.

5.2. La doglianza è fondata.

5.2.1. Dalla ricostruzione dei fatti desumibile dall’impugnata sentenza si evince, invero, che la società Imero s.r.l., “della quale il defunto N. non era socio nè amministratore” (p. 10), veniva costituita in data 20 marzo 2000 con un capitale sociale di Euro 15.000.000. Nel bilancio al 31 dicembre 2000 (ossia dopo soli nove mesi dalla costituzione) era registrata una perdita di oltre Euro 92.000,00 (più di sei volte il capitale sociale), che veniva, peraltro, provvisoriamente coperta dall’assemblea, contestualmente all’approvazione del bilancio (delibera del 29 giugno 2001), a mezzo della voce “finanziamenti infruttiferi dei soci”. Alla data del 30 gennaio 2001, la predetta società aveva, peraltro, aperto un conto corrente presso il Credito Artigiano s.p.a. (cui è subentrata, in qualità di cessionaria, la CASSA SAN GIACOMO s.p.a.), e “nella stessa data del 30.1.2001” veniva rilasciata dal defunto N. una fideiussione “secondo lo schema cd. omnibus” (p. 11). I risultati dei successivi esercizi fino al 10 febbraio 2003, data di chiusura del conto, stando alla stessa sentenza di appello, “sono stati costantemente in perdita”, essendo il conto corrente intestato alla Imero s.r.l. “caratterizzato da un costante saldo negativo”, per cifre che si aggiravano sempre intorno ai 70.000,00-80.000,00 Euro (p. 11). Ciò nondimeno, la banca ha continuato a concedere finanziamenti alla società per tre anni, limitandosi a dare comunicazione agli eredi del fideiussore – come dalla stessa resistente Finanziaria San Giacomo dichiarato nel controricorso (p. 27) – per una sola volta, il 7 febbraio 2002, del credito vantato dalla banca a quella data, e senza chiedere ai medesimi autorizzazione alcuna a proseguire nella concessione di credito nei confronti del debitore principale, ormai palesemente insolvente. La medesima sentenza di appello evidenzia, poi, che siffatta insolvenza non era “sopraggiunta nel corso del rapporto fideiussorio”, ma era “costante a partire dal primo bilancio”.

5.2.2. Orbene, va osservato, al riguardo, che la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può, difatti, configurare una violazione contrattuale liberatoria solo se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev’essere presunta tale, come nell’ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio (Cass. 12456/1997; 7587/2001; 3761/2006). In particolare, nel caso – ricorrente nella specie – di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore. (Cass. 394/2006; 11979/2013).

5.2.3. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso concreto, la stessa apertura del conto corrente a favore della Imero s.r.l. è avvenuta esclusivamente per il fatto che il N. abbia prestato idonea garanzia, come è evidenziato dalla circostanza che il rapporto contrattuale tra la suddetta società e la banca ha avuto inizio lo stesso giorno in cui è stata rilasciata la fideiussione omnibus da parte del N.. E’ di tutta evidenza, pertanto, che la banca, pure in presenza della provvisoria copertura dell’ingente perdita, che superava di più di sei volte il valore del modesto capitale sociale, si era voluta premunire chiedendo ad un terzo una adeguata garanzia, dubitando, fin dall’inizio, della solvibilità del debitore principale. Nel corso del rapporto, poi, l’istituto bancario ha continuato a concedere credito alla Imero s.r.l., sebbene – come risulta dall’impugnata sentenza – il conto corrente aperto dalla medesima fosse in passivo permanente, senza che neppure fossero state mai più operate coperture dei debiti, come nella fase iniziale del rapporto, e senza che gli eredi del fideiussore, a parte una comunicazione del saldo passiva del conto corrente ad una certa data, abbiano mai ricevuto richiesta di autorizzazione (la norma dell’art. 1956 cod. civ. richiede, infatti, una “speciale autorizzazione del fideiussore) all’erogazione di ulteriore credito a favore di detta società. E ciò pur essendo l’istituto di credito a conoscenza del fatto che tale credito, stante l’insolvenza della debitrice principale, non avrebbe potuto essere da questa in alcun modo soddisfatto. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che il comportamento della banca creditrice, oltre a porsi in palese contrasto con il disposto dell’art. 1956 cod. civ., integri, altresì, una chiara violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del rapporto (art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

5.2.4. Nè può ritenersi che l’odierna ricorrente fosse a conoscenza della situazione patrimoniale della debitrice principale, non essendo il de cuius neppure socio della Imero s.r.l., ed essendo il medesimo del tutto estraneo all’attività di impresa da quest’ultima svolta, come accertato dalla stessa sentenza impugnata.

5.3. La censura suesposta va, pertanto, accolta.

6. Con il quinto motivo di ricorso, F.M.L. denuncia la violazione degli artt. 1469 bis c.c. e ss., art. 1957 c.c., L. n. 287 del 1990, artt. 2 e 3, nonchè l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

6.1. Avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che non costituisca clausola vessatoria, ai sensi degli artt. 1469 bis c.c.e ss., nonchè abuso di posizione dominante L. n. 287 del 1990, ex artt. 2 e 3, la clausola del contratto di fideiussione derogativa del disposto dell’art. 1957 cod. civ..

6.2. Il mezzo è inammissibile, in quanto, non cogliendo la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, difetta dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, richiesti dal disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. ex plurimis, Cass. 3741/2004; 13259/2006; 15952/2007). La ricorrente non censura, infatti, la principale ratio decidendi dell’impugnata sentenza, costituita dalla dichiarazione di inammissibilità di tali questioni, poichè dedotte per la prima volta in appello in violazione dell’art. 345 c.p.c., operata dalla Corte territoriale, che ha – solo ad abundantiam (“in ogni caso”) – affermato anche l’infondatezza di tale questione nel merito.

6.3. Il motivo, in quanto inammissibile, non può, di conseguenza, trovare accoglimento.

7. Con il sesto e settimo motivo di ricorso, F.M.L. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

7.1. L’istante lamenta che la Corte di Appello abbia – con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata – affermato che la F. non avrebbe contestato l’applicazione dell’anatocismo ed il calcolo degli interessi da parte della banca creditrice, e che la medesima non abbia disposto – senza motivazione alcuna – la chiesta c.t.u.

7.2. Le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo state riprodotti, nè allegati al ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, gli atti, e segnatamente la menzionata memoria istruttoria, nei quali l’istante avrebbe contestato il computo degli interessi e richiesto disporsi c.t.u..

7.3. Le doglianze vanno, pertanto, disattese.

8. L’accoglimento del quarto motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiara la liberazione di F.M.L. e del figlio N.A. dagli obblighi derivanti dalla fideiussione rilasciata dal defunto Na.At..

9. Le spese del presente grado del giudizio e di quelli di merito, sostenute dalla ricorrente, vanno poste a carico delle banche resistenti nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati il primo, il secondo ed il terzo, e dichiarati inammissibili il quinto, il sesto ed il settimo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la liberazione di F.M.L. e del figlio N.A. dagli obblighi derivanti dalla fideiussione rilasciata dal defunto Na.At.; condanna le resistenti alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; condanna le resistenti alle spese di merito, che liquida, per il primo grado, in Euro 5.200.000, e per il secondo grado in Euro 5.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA