Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16827 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 07/08/2020), n.16827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21488-2013 proposto da:

D.A. in proprio e quale titolare della ditta individuale

A.D.C.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO, NATALE

MANGANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2013 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 14/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. il signor D.A., in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale A.D. C.A.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino n. 10/22/13, depositata il 14 febbraio 2013, con cui sono state confermate le decisioni di primo grado in quella sede impugnate, che avevano a loro volta rigettato i ricorsi del contribuente avverso due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005 e 2006;

2. il ricorso è affidato a dieci motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 10 del Trattato CE e degli artt. 167, 168, lett. a), 178 della direttiva 2006/12;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.p.c.;

3. i primi due motivi, legati da intima connessione e perciò da esaminare congiuntamente, sono infondati;

4. sostiene parte ricorrente che la CTR avrebbe fatto mal governo dei principi fondamentali del diritto comunitario in materia di diritto alla detrazione dell’IVA, direttamente applicabili alle fattispecie nazionali;

5. in particolare, la sentenza impugnata si inserirebbe in una prassi nazionale, contrastante con il diritto U.E., che nega al contribuente il diritto alla detrazione dell’IVA per il fatto che l’emittente della fattura nei suoi confronti avrebbe commesso irregolarità, senza pretendere che l’Amministrazione finanziaria dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessazione si inscriveva in un’operazione fraudolenta di evasione dell’imposta;

6. tale prassi contraddirebbe le regole sull’onere della prova nelle fattispecie riconducibili alle cd. frodi carosello;

7. in effetti, secondo un orientamento ormai consolidato, in tema di recupero dell’IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una cd. “frode carosello”, essa ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l’inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere, con l’ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta), che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta; solo una volta fornita tale prova, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (v. Corte di giustizia Ue 3/10/2019, Altic, C-329/18, par. 31; Corte di giustizia 22/10/2015, PPUH Stehcemp, C 277/14, par. 50; Cass., Sez. V, 30/10/2018, n. 27566; Cass., Sez. V, 30/10/2018, n. 27555; Cass., Sez. V, 24/08/2018, n. 21104; Cass., Sez. V, 20/04/2018, n. 9851);

8. nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la sentenza impugnata abbia contraddetto tali principi;

9. pur dichiarando di aderire a un non meglio precisato indirizzo giurisprudenziale intermedio e pur facendo cenno a una non chiara contrapposizione tra prove e presunzioni, la CTR ha comunque affermato (a pag. 5 della motivazione) che il giudice tributario ha primariamente il compito di valutare i “requisiti della gravità, precisione e concordanza degli indizi raccolti dall’Amministrazione, confrontati con le argomentazioni contrarie fornite dai contribuenti”;

10. nel confermare poi la decisione di primo grado, la CTR ha spiegato che la stessa aveva preso in considerazione precisi elementi presuntivi (tra i quali l’entità dei beni trasferiti, le dichiarazioni dei terzi, il prolungato rapporto tra cessionario ed emittente) e li aveva giudicati idonei a dimostrare “che il contribuente non poteva non sapere del comportamento fraudolento dell’intermediario” (pag. 8, primo capoverso della motivazione);

11. la CTR ha dunque correttamente applicato le regole sull’onere della prova, come elaborate dalla citata giurisprudenza, attribuendo all’Amministrazione l’onere, anche tramite presunzioni, di dimostrare non solo l’elemento oggettivo dell’inesistenza del fornitore, ma anche l’assenza di buona fede del cessionario in ordine a tale inesistenza, salvo poi concludere nel senso dell’effettivo assolvimento di tale onere nel caso di specie;

12. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà della motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio;

13. il motivo è inammissibile, poichè il ricorso è stato notificato il 30 settembre 2013, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quando cioè l’unico vizio di motivazione denunciabile per cassazione era già solo quello relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo;

14. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., per non avere la sentenza impugnata indicato sulla base di quali disposizioni essa è giunta ad affermare che gli accertamenti dell’Amministrazione erano assistiti da presunzioni gravi, precise e concordanti;

15. il motivo è inammissibile, non ravvisandosi alcun nesso tra le contestazioni mosse alla sentenza impugnata e la norma che si assume violata; il principio della cd. parità delle armi concerne l’insieme delle disposizioni atte a garantire il contraddittorio nel processo, cosicchè non è ravvisabile una sua violazione allorchè si contesti l’omessa indicazione delle norme attraverso le quali il giudice di merito è giunto a un accertamento di fatto;

16. con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: le dichiarazioni dei terzi;

17. con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il fatto che la vendita e l’acquisto dei beni siano avvenuti a prezzo concorrenziale;

18. con il settimo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: vizio di motivazione e carenza di prova in ordine alla posizione della ditta contribuente e sulla indebita detrazione dell’IVA;

19. il quinto, il sesto e il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono a tre diversi fatti (che si affermano controversi e decisivi) sui quali si sarebbe registrata un’omessa motivazione;

20. essi sono tutti inammissibili;

21. per aversi vizio di omessa motivazione è necessario che la sentenza impugnata non si sia affatto soffermata sui fatti indicati dal ricorrente, non essendo integrato tale vizio allorchè il fatto sia stato esaminato e tuttavia valutato in modo difforme da come preteso dalla parte soccombente;

22. nella specie, la CTR ha invece motivato su tutti i fatti indicati dal D.: quanto alle dichiarazioni dei terzi, a pag. 7 della motivazione si legge che la CTR “non ha avuto bisogno, per giungere alle proprie conclusioni, di richiamare tali dichiarazioni, ma non può ignorare che le medesime, al di là delle contestazioni mosse, costituiscono, unitamente agi altri elementi già individuati, un’ulteriore conferma dei requisiti richiesti per dare valore probatorio alle presunzioni a base dei provvedimenti impugnati”; quanto alla vendita e all’acquisto dei beni avvenuti a prezzo concorrenziale, la sentenza vi dedica a pag. 7 della motivazione un intero paragrafo; quanto alla posizione della ditta contribuente, è lo stesso ricorso che, a pag. 24, dà atto della circostanza che la sentenza impugnata ha motivato sul punto, sia pure con affermazioni che parte ricorrente non condivide;

23. non è dunque riscontrabile alcuna omessa motivazione sui fatti indicati dal ricorrente, risolvendosi piuttosto le censure o in una inammissibile sollecitazione al riesame della valutazione di merito o in una duplicazione di altri motivi di ricorso, incentrati sul vizio di violazione di legge;

24. con l’ottavo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1 e dell’art. 53 Cost.;

25. il motivo è infondato;

26. si sostiene che la CTR avrebbe giustificato la possibilità di poter validamente utilizzare “tout court” gli elementi dell’accertamento effettuato in ordine alle operazioni commerciali intercorse tra la A.D. CAR del D. e la DAMANT SAS, per gli anni d’imposta 2004 e 2005, nell’azione accertativa svolta nei confronti della stessa A.D. CAR, ma per le operazioni intercorse con altra società, la Import Export di G.S., e per anni diversi (2005 e 2006);

27. in realtà, dalla motivazione della sentenza impugnata si comprende che non si è in presenza di un’automatica estensione dell’accertamento originario ad anni diversi, sulla base di una “supposizione della costanza dei redditi” (come era avvenuto nel caso esaminato da Cass. 21/12/2007, n. 27008, citata dal ricorrente), ma di un’operazione di inferenza logica, giudicata corretta dalla sentenza impugnata e fondata su elementi presuntivi concreti, in particolare sulla circostanza che G.S., oltre a essere legale rappresentante della Import Export, fosse stato anche socio al 98 della DAMANT SAS con cui il D. aveva intrattenuto un rapporto continuativo negli anni 2004 e 2005;

28. non è dunque riscontrabile alcuna violazione del principio della capacità contributiva, poichè l’unico accertamento ha riguardato le operazioni poste in essere con la Import Export nelle annualità 2005 e 2006, ancorchè tale accertamento sia stato (legittimamente) condotto sulla base di elementi indiziari, tra cui quello dei pregressi rapporti con il legale rappresentate della società;

29. con il nono motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o carente motivazione sulla verifica fiscale condotta direttamente dai funzionari dell’Agenzia delle entrate;

30. il motivo è inammissibile, perchè, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è onere del ricorrente indicare in che senso il fatto su cui si sarebbe registrata l’omessa motivazione è decisivo ai fini del giudizio, ciò che il ricorrente non ha fatto, limitandosi a contestare il merito della motivazione della CTR;

31. con il decimo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la sentenza impugnata fondato la condanna alle spese sulla base di un giudizio morale nei confronti del contribuente;

32. il motivo è del tutto infondato, avendo la CTR fatto derivare la condanna alle spese dall’applicazione del principio di soccombenza, in linea con quanto stabilito dall’art. 91 c.p.c.;

33. ne consegue il rigetto del ricorso;

34. le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;

35. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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