Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16827 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 07/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3445/2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DOMENICO MASTRANGELI;

– ricorrente –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente della Giunta

Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI,

rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO FAZIO e ANTONELLA

MICELE;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 866/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/08/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Carla Rizzo e Antonella Micele.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 14.7.2015, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla Regione Emilia Romagna, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a giudicare della domanda proposta dal S.S. nei confronti dell’Ausl della Romagna e della Regione Reggio Emilia Romagna, qualificata come domanda di accertamento della potenzialità dannosa dell’omissione contributiva intervenuta in relazione al rapporto di lavoro subordinato svoltosi tra l’Ausl n. (OMISSIS) Rimini Nord ed il S.. La Corte rilevava che il danno (con riferimento alla perdita della prestazione previdenziale) non si era pacificamente ancora verificato e che, quindi, la causa petendi era rappresentata dal solo accertamento dell’idoneità potenziale dell’omissione contributiva (connessa al mancato versamento dei contributi prima indicati) che si era verificata prima del 30.6.1998 con conseguente giurisdizione del G.A..

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il S. con un motivo corredato da memoria cui resiste la sola Regione Emilia Romagna con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto si allega la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 69, comma 7. Si era chiesto l’accertamento della potenzialità dannosa dell’omissione contributiva e solo incidentalmente l’accertamento della natura subordinata della prestazione dal 1982 al 1985. Il danno prodotto aveva carattere di permanenza e certamente è destinato a concretizzarsi dopo il 30.6.1998; si trattava – quindi – di una domanda di condanna generica proiettata nel futuro.

2. Il motivo appare infondato. La stessa parte ricorrente non dubita della qualificazione offerta nella sentenza impugnata della domanda come di accertamento dell'”astratta possibilità dannosa dell’omissione contributiva denunciata” (pag. 2 della sentenza impugnata) posto che è pacifico che un danno previdenziale non si è verificato essendo il ricorrente ancora in attività. Ora l’omissione di cui si parla si è compiuta prima del 30.6.1998 visto che il rapporto di lavoro cui l’omissione è collegata si è svolto dal 1982 al 1985 e per giunta i contributi si sono prescritti prima del 30.6.1998: non si vede come tale accertamento relativo a fatti tutti precedenti la data che segna il riparto di competenza giurisdizionale possa essere attribuito al Giudice ordinario avendo correttamente già la Corte di appello osservato che la figura del danno permanente in questo caso non giova a radicare la competenza dell’AGO a conoscere della controversia avendo azionato il ricorrente una domanda che non presuppone la realizzazione di un fatto dannoso come la perdita (o l’indebita riduzione) della prestazione previdenziale; inoltre i contributi sono prescritti e quindi il S. può vantare solo quelle modalità risarcitorie previste dalla legge una volta verificatasi una lesione dei suoi diritti pensionistici, situazione ancora non attuale. Questa Corte ha già affermato di recente il principio per cui “la richiesta di regolarizzazione contributiva ed assicurativa rivolta nei confronti del datore di lavoro pubblico, in relazione a prestazioni lavorative rese presso la P.A. in periodo anteriore al 30 giugno 1998, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia tra il lavoratore e la P.A. che ne ha utilizzato le prestazioni, concernente uno degli obblighi facenti capo all’ente pubblico utilizzatore, di denunciare il rapporto medesimo all’ente previdenziale e di pagare i relativi contributi” (Cass., sez. Un. 11 novembre 2016, n. 23399) e la domanda proposta risulta indissolubilmente connessa a tale accertamento devoluto a(giudice amministrativo in ragione del tempo in cui si è consumato l’evento di cui è causa.

3. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita liquidate come al dispositivo seguono la soccombenza.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in favore della Regione Emilia Romagna in Euro 5.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, spese processuali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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