Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16826 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10480/2008 proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato

BURRAGATO Rosalba, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il

29/01/2008; n. 444/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. ALBANESE, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità,

in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. impugna con ricorso per cassazione affidato a due motivi il decreto del 29 gennaio 2008 della Corte d’appello di Brescia che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione in relazione a processo penale nel quale si era costituito parte civile in data 1 luglio 1999, celebratosi innanzi al Tribunale di Milano e definito in sede di legittimità con sentenza 20 luglio 2007, apprezzato in 2 anni il segmento eccedente la ragionevole durata liquidato il danno non patrimoniale in Euro 3.000,00 oltre interessi.

Il Ministero della Giustizia ha spiegato difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente col primo motivo critica la decisione impugnata per avere escluso il pregiudizio di natura patrimoniale. Richiama l’orientamento della Corte europea che riconoscerebbe le spese legali sostenute nel processo presupposto. Censura la decisione laddove ha collocato il dies a quo per il computo della ragionevole durata dalla data in cui si è costituito parte civile piuttosto che dalla data in cui ha presentato la querela.

Affida tutti i riferiti rilievi ad astratti enunciati senza individuare i precisi passaggi logici della decisione asseritamente errati, nonchè avulsi dal caso concreto, omettendo ogni puntuale riferimento ad istanze o allegazioni ben precise sottoposte al giudice di merito, in palese violazione del principio di autosufficienza che presidia il presente ricorso per cassazione.

In ragione di tale genericità il motivo devesi dichiarare inammissibile.

Col secondo motivo si duole della liquidazione del danno, a suo avviso inadeguata in quanto non conforme ai criteri applicati in sede europea, dai quali il giudice di merito, seppur vincolato al loro rispetto, si sarebbe discostato in maniera palesemente irragionevole, nonchè dovutagli per tutta la durata del processo.

Il motivo non merita accoglimento.

La liquidazione operata dalla Corte di merito non si discosta affatto dal parametro medio europeo di riferimento cui si è ragionevolmente uniformata. Il motivo affida ancora una volta la critica esposta ad astratti enunciati non correlati a concreti elementi di fatto idonei ad incidere in senso più favorevole sulla misura del pregiudizio considerato, di cui non si riferisce nè allegazione nè prova. Nel resto è sufficiente richiamare l’orientamento consolidato secondo cui l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, bensì solo al segmento temporale ingiustificato e dunque irragionevole, considerata la previsione, coerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, della legge nazionale – L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 – la cui ratio ispiratrice riscontra in sede applicativa il principio, interno al nostro ordinamento, enunciato nell’art. 111 Cost., che prevede che “il giusto processo” abbia comunque una sua connaturata durata, seppur contenuta entro il limite della ragionevolezza (Cass. n. 3716/08).

Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese che si liquidano in Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

 

 

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