Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16826 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 15/06/2021), n.16826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10874/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 130/9/13 pronunciata

il 10.12.2013 e depositata il 30.1.2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile

2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 130/9/13, depositata il 30.1.2014, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, aveva accolto l’appello proposto da G.M. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pescara, annullando gli avvisi di accertamento notificati al predetto contribuente ai fini IRPEF per gli anni 2006, 2007 e 2008. La pretesa tributaria si fondava sull’accertamento delle vendite eseguite on line sul portale (OMISSIS) dal G., il quale dal canto suo contestava le vendite meramente presunte, la decorrenza dell’avvio della attività di vendita diretta, nonchè l’obbligo di emissione dello scontrino e delle fatture.

Il ricorso, cui il contribuente non ha opposto alcuna difesa, è stato fissato nell’adunanza camerale del 12 aprile 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

In via preliminare osserva il Collegio che il ricorso risulta notificato a soggetto diverso dal contribuente, cui erano stati notificati gli originari avvisi di accertamento, oggetto del giudizio di merito concluso con la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 130/9/13, depositata il 30.1.2014.

La s.r.l., cui l’odierno ricorso è stato notificato, risulta infatti del tutto estranea al giudizio, talchè la notifica erroneamente effettuata alla medesima, resta priva di qualsiasi effetto e rende inammissibile il ricorso.

Alcunchè va disposto in ordine alle spese ed al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U., 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6, 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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