Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16826 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28335-2009 proposto da:

I. S.P.A., – c.f. (OMISSIS), (che ha incorporato CASTELLO

GESTIONE CREDITI S.R.L.), nella qualità di mandataria di INTESA

SANPAOLO S.P.A. (che ha incorporato INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.),

per incorporazione del SANPAOLO IMI S.P.A. in BANCA INTESA S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso l’avvocato

BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIORGIO PINNA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 441/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BENEDETTO GARGANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. In data 27 aprile 2000, veniva notificato a F.G. il decreto ingiuntivo n. 387/2000, emesso dal Presidente del Tribunale di Cagliari il 2 marzo 2000, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Lire 264.881.230, quale saldo passivo di un finanziamento erogatogli dalla Banca CIS s.p.a. (credito successivamente ceduto alla Intesa Gestione Crediti s.p.a., poi incorporata da Intesa Sanpaolo s.p.a., della quale è mandataria l’odierna ricorrente Italfondiario s.p.a.), garantito con vaglia cambiari avallati da A.P.. Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2000, il F. proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio, che veniva rigettata dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1181/2004, depositata il 10 maggio 2004, con la quale il giudice adito revocava, peraltro, a seguito del ricalcolo degli interessi effettuato dall’opposta, il decreto ingiuntivo, condannando il debitore al pagamento del minore importo di Euro 34.036,36, oltre interessi e spese.

2. La decisione veniva impugnata da F.G. dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari. Spiegava appello incidentale Intesa Gestione Crediti s.p.a., divenuta cessionaria del credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 387/2000. La Corte territoriale, con sentenza n. 441/2008, depositata il 29 ottobre 2008, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, condannando la banca appellata al pagamento delle spese del grado di giudizio. Il giudice di secondo grado riteneva, invero, sfornito di prova, quanto al rapporto principale di finanziamento, l’atto interruttivo della prescrizione allegato dall’istituto di credito mutuante, rappresentato dall’intervento di quest’ultimo nella procedura esecutiva n. 333/1985, pendente presso il Tribunale di Cagliari, avente ad oggetto il medesimo credito di cui al decreto ingiuntivo, essendo stati i relativi documenti prodotti tardivamente dalla banca, e desumendosi dagli stessi che la procedura esecutiva era stata promossa nei confronti di un soggetto diverso dal F.. La medesima sentenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale, riteneva, peraltro, fondata anche l’eccezione del F. in ordine alla totale irrilevanza, nel presente giudizio, dei profili riguardanti la prescrizione dell’azione cambiaria, essendo stata fatta valere nel processo la sola pretesa principale originata dal contratto di finanziamento. Di conseguenza la Corte di merito rigettava in toto la domanda proposta dalla Banca CIS s.p.a. nei confronti di F.G..

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la I. s.p.a., quale mandataria di Intesa Sanpaolo s.p.a., nei confronti di F.G., affidato a due motivi. Il resistente ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Con ordinanza del 19 gennaio 2016, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca CIS s.p.a., in qualità di cedente il credito controverso in favore di Intesa Gestione Crediti s.p.a., poi incorporata da Intesa Sanpaolo s.p.a., della quale è mandataria l’odierna ricorrente I. s.p.a. Effettuata la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, Intesa Sanpaolo s.p.a., incorporante la Banca di Credito Sardo, già Banca CIS s.p.a., non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso I. s.p.a. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1. Ha premesso l’istante che, con il decreto ingiuntivo n. 287/2000, a Guido F. veniva ingiunto il pagamento della somma di Lire 264.881.230, in base ad un contratto di finanziamento erogatogli dalla Banca C.I.S. s.p.a. (credito successivamente ceduto alla Intesa Gestione Crediti s.p.a., poi incorporata da Intesa Sanpaolo s.p.a., mandataria dell’odierna ricorrente I. s.p.a.), garantito con vaglia cambiari avallati da A.P.. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione del F. – sia pure revocando il decreto ingiuntivo e condannando il debitore al pagamento di un importo minore di quello recato di cui al provvedimento monitorio opposto – reputando prescritto il rapporto fondamentale, costituito dal finanziamento, ma non l’obbligazione cambiaria portata dai suddetti vaglia cambiari. Il Tribunale riteneva, invero, sfornito di prova – quanto al rapporto fondamentale – l’atto interruttivo allegato dall’istituto di credito mutuante, rappresentato da un intervento di quest’ultimo in una procedura esecutiva (n. 333/1985), avente ad oggetto il medesimo credito di cui al decreto ingiuntivo, essendo stati i relativi documenti prodotti tardivamente dalla banca. In relazione all’obbligazione cambiaria, invece, il giudice di prime cure riteneva che – essendo il F. e l’ A. debitori solidali, ai sensi dell’art. 54 I. camb. – l’interruzione della prescrizione si sarebbe verificata, anche nei confronti del condebitore F., ai sensi dell’art. 1310 c.c., per effetto del decreto ingiuntivo n. 1478/1989, emesso nei confronti della A., interruzione che sarebbe perdurata, a norma dell’art. 2945 c.c., fino alla definizione della relativa opposizione proposta dalla debitrice, avvenuta con sentenza n. 320 del 18 luglio 1999.

1.2. Orbene, la banca ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sul capo 3^, lett. b) dell’appello incidentale proposto dall’istituto di credito, nel quale l’istante aveva dedotto la sussistenza della solidarietà tra il F. e la A. anche in relazione al contratto di finanziamento, concesso sotto forma di sovvenzione cambiaria del 30 ottobre 1981, con la conseguenza che l’effetto interruttivo del decreto ingiuntivo n. 1478/1989 avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal Tribunale anche con riferimento all’azione causale.

1.3. Il motivo è infondato.

1.3.1. Va osservato, in proposito, che – secondo il costante insegnamento di questa Corte – ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale evenienza non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche

se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. 16788/2006; 10696/2007; 20311/2011; 21612/2013).

1.3.2. Ebbene, nel caso di specie, l’impugnata sentenza ha rigettato l’appello incidentale della Intesa Gestione Crediti s.p.a., condividendo l’impostazione logico-giuridica seguita dal giudice di prime cure, che ha considerato l’atto interruttivo costituito dal decreto ingiuntivo emesso nei confronti della A. come riferibile alla sola obbligazione cambiaria, comune a quest’ultima ed al F., ma ha accolto a differenza del primo giudice – anche l’eccezione dell’odierno resistente circa la totale irrilevanza dei profili concernenti l’interruzione della prescrizione dell’azione cambiaria, essendo stata la domanda di ingiunzione proposta con riferimento al solo rapporto fondamentale scaturente dal contratto di finanziamento (p. 5). Deve ritenersi, dunque, che la Corte territoriale si sia implicitamente pronunciata sulla questione relativa alla sussistenza della solidarietà tra il F. e la A. anche in relazione al rapporto fondamentale, ritenendola assorbita dalla ritenuta irrilevanza dei profili concernenti il rapporto accessorio di garanzia cambiaria. Per cui la denunciata omissione di pronuncia non può ritenersi sussistente.

1.4. Il mezzo va, pertanto, rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, I. s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 c.c. e del R.D. n. 1669 del 1933, art. 95 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che l’eccezione, proposta dal F. in prime cure, circa l’intervenuta prescrizione decennale del credito della banca nei suoi confronti, dovesse intendersi riferita anche alla diversa azione cambiaria.

2.2. La censura è inammissibile.

2.2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività, della specificità e della riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr., per tutte, Cass. 13259/2006; 20652/2009; 19959/2014).

2.2.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Appello non ha affatto affermato che l’eccezione sollevata dal F., circa l’intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito della banca dovesse intendersi riferita anche all’azione cambiaria. Il giudice di seconde cure ha, ben al contrario, ritenuto fondata l’eccezione del F. in ordine alla totale irrilevanza, nel presente giudizio, dei profili riguardanti l’interruzione della prescrizione dell’azione cambiaria (p. 5), essendo stata fatta valere in giudizio “solo la pretesa principale che nasce dal contratto di mutuo” (p. 6).

2.3. Il motivo, in quanto inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

3. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso proposto da Italfondiario s.p.a. deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, nei confronti della parte costituita.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA