Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16826 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17753-2013 proposto da:

ABITARE CERNUSCO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA BASSANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Abitare Cernusco s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Cernusco sul Naviglio relativi all’Ici per gli anni 2006, 2007 e 2008 relativamente ad un’area edificabile di sua proprietà di cui il Comune aveva accertato il maggior valore ai fini dell’imposta. La commissione tributaria provinciale di Milano rigettava i ricorsi con sentenze che, previa riunione dei ricorsi, erano confermate dalla commissione tributaria regionale della Lombardia.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Abitare Cernusco s.r.l. affidato ad un motivo illustrato con memoria. Resiste il Comune di Cernusco sul Naviglio con controricorso pure illustrato con memoria.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. Sostiene che il Comune ha elevato il valore dell’area edificabile ad Euro 170 il metro quadrato sulla base dei valori adottati dal consiglio comunale con Delib. n. 91 del 26 novembre 2003, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g, delibera con cui erano stati fissati i parametri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5. E la CTR ha ritenuto congruo il valore così determinato senza tener conto dei costi aggiuntivi che aveva dovuto sostenere la società in quanto essa aveva dovuto cedere al Comune aree di cui aveva acquisito la cubatura ed altre aree adibite a sede stradale.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è inammissibile. Invero la ricorrente denuncia sotto il profilo della violazione di legge un accertamento in fatto che avrebbe potuto essere denunciato, al più, sotto il profilo del vizio di motivazione. Peraltro l’argomento addotto appare comunque irrilevante poichè la base imponibile dell’Ici è costituita dal valore venale dell’area di talchè non possono assumere rilievo i costi che a vario titolo sono stati sostenuti per l’acquisizione dell’area stessa.

2. Il ricorso va, dunque, respinto e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

3. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La corte dichiara rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Cernusco sul Naviglio le spese processuali che liquida in Euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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