Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16825 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10683/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.G.L., rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale, dall’avv. Luigi M.

D’Angiolella, con domicilio eletto in Roma, alla via Terenzio, n. 7

presso lo studio Titomanlio Raffaele;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Campania n. 1820/23/14 depositata in data 20 febbraio 2014

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2021

dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettò il ricorso proposto da D.G.L. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggior reddito ai fini Irpef derivante dalla sua partecipazione nella D.G. Trasporti s.r.l., società a ristretta base azionaria, nei cui confronti era stato emesso autonomo avviso di accertamento ai fini del recupero di maggior reddito d’impresa.

2. Interposto appello dal socio che fece presente che era pendente l’appello autonomamente promosso dalla società da cui dipendeva la definizione del suo reddito di partecipazione, la Commissione tributaria regionale della Campania accolse parzialmente l’impugnazione, disponendo la rideterminazione del reddito di partecipazione in funzione del reddito rideterminato in capo alla Società, e motivò: “… atteso che la determinazione del reddito di partecipazione del socio è direttamente collegata alla definizione di quello d’impresa della società, bisogna riformare l’atto impositivo in quanto questa stessa Sezione in data odierna ha parzialmente accolto l’appello della società partecipata D.G. Trasporti s.r.l., annullando il recupero a tassazione dei costi non deducibili (interessi passivi) per Euro 10.778,89 e disponendo la rideterminazione dei ricavi accertati sulla base del riconoscimento dei costi relativi e la conseguente rideterminazione delle relative sanzioni”.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della decisione d’appello, con due motivi.

Il contribuente resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi.

4. Con elenco ex art. 372 c.p.c., notificato a mezzo Pec in data (OMISSIS), il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della lite pendente di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e documentazione comprovante il pagamento della prima rata dell’importo dovuto per la definizione della pratica.

In prossimità dell’adunanza camerale il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c., con la quale, allegando ulteriori ricevute di pagamento, chiede che il processo venga estinto per intervenuto perfezionamento della definizione agevolata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale la difesa erariale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Premettendo di non voler impugnare la statuizione della sentenza d’appello con cui è stato accolto il motivo di gravame relativo ai costi non deducibili per un ammontare imponibile di Euro 10.779,00, evidenzia che la C.T.R., con riguardo alle operazioni inesistenti, ha pronunciato facendo riferimento ad altra sentenza, senza motivare la decisione di accoglimento dell’impugnazione. Sottolinea, a tale riguardo, che le fatture per operazioni inesistenti contestate per l’anno 2005 attenevano a rapporti commerciali intrattenuti con la società Logideg e M.A. Trasporti, mentre per l’anno 2006 le operazioni commerciali ritenute oggettivamente inesistenti si riferiscono ai rapporti intrattenuti con altre società (Savitrans, Transitaly e A.M.); in ogni caso, fatta salva l’autonomia dei periodi d’imposta, la C.T.R. aveva pronunciato per relationem, riferendosi ad altra sentenza di cui non aveva neppure riportato il contenuto e senza enunciare l’iter logico seguito per giungere alla propria determinazione.

Fa presente che i costi erano indeducibili e che la C.T.R. si è limitata ad affermare che le operazioni contestate dovevano considerarsi “soggettivamente” e non “oggettivamente” inesistenti, senza enunciare le ragioni di tale conclusione.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta alla C.T.R., con riferimento ai maggiori ricavi accertati, di avere ritenuto che l’Ufficio fosse obbligato a rideterminare i costi affrontati ai fini del reddito d’impresa, senza tuttavia indicare la misura di tale rideterminazione forfettaria e senza accennare al recupero dell’I.V.A.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale – rubricato: error in iudicando et procedendo. Omessa pronuncia e/o motivazione. Violazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, violazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 – 4- 5, – il contribuente lamenta che la sentenza gravata deve essere riformata perchè l’accertamento avrebbe dovuto essere integralmente annullato.

Sostiene che il verbale di constatazione redatto dai verificatori non costituisce prova sufficiente e che la mancanza di controlli incrociati con la contabilità dei fornitori rende incerto l’esito della verifica; in difetto di riscontri oggettivi, l’accertamento risulta fondato su presunzioni non confortate dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., necessari per assurgere al rango di prova.

4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il contribuente denuncia “Error in iudicando et procedendo. Omessa pronuncia e/o motivazione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 38. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4-5.”.

Sostiene che l’Agenzia delle entrate intendeva recuperare a tassazione maggiori ricavi (determinati in via induttiva) per Euro 118.050,00 sulla base di fogli manoscritti sui quali erano stati annotati nominativi non identificabili.

5. Successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la società contribuente ha formulato tempestiva domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, provvedendo al pagamento di alcune rate, come emerge dalla documentazione allegata.

Considerato che l’istanza di estinzione del processo è stata ritualmente notificata all’Agenzia delle entrate, la quale nulla ha opposto, e che non risulta intervenuto diniego della definizione, in conformità alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere formulata, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di ritenere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ormai estinto il processo con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

Le spese del processo estinto, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha sostenute.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre al ricorrente incidentale il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass., sez. 6-5, 07/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782; Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175).

PQM

dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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