Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16824 del 24/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16824 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 27120-2009 proposto da:
LA CORTE CARMELA, LA CORTE GIUSEPPE, MOBILIA
FABRIZIO, LA CORTE VINCENZO, DE LEO VENERA, nella
qualità di coeredi di LA CORTE FRANCESCO,
elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA, CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
2014
1346

rappresentati e difesi dall’Avvocato MOBILIA FABRIZIO
con studio in MESSINA VIA P. ROMEO 4 (avviso
postale), giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 24/07/2014

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il
10/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato MOBILIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

V

R.G. 27120/09

Ragioni della decisione
1. La controversia ha origine dall’impugnazione, da parte di Francesco La Corte
(già dipendente dell’Amministrazione comunale di Messina), del, silenzio rifiuto
sull’istanza di rimborso della maggior Irpef trattenuta sull’indennità di fine
rapporto. L’adita C.T.P. di Messina, accoglieva il ricorso disponendo la
riliquidazione dell’imposta relativa all’indennità di fine rapporto con un
abbattimento dell’imponibile del 50%, oltre interessi, rivalutazione monetaria e

proprio con riguardo alla distrazione delle spese, e l’Agenzia proponeva appello
incidentale, tra l’altro deducendo l’inammissibilità dell’istanza di rimborso perché
presentata oltre il termine decadenziale di diciotto mesi. La C.T.R. Sicilia, con la
sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile la richiesta di rimborso
perché presentata oltre il termine decadenziale di cui all’art. 38 d.p.r. 602/73 e
condannava l’appellante alle spese.
Per la cassazione di questa sentenza Venera De Leo nonché Carmela, Vincenzo e
Giuseppe La Corte, nella qualità di coeredi di Francesco La Corte, oltre che
l’avvocato Fabrizio Mobilia in proprio, ricorrono -depositando altresì successiva
memoria illustrativa- nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che resiste con
controricorso.
2. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione degli artt. 276
comma 2 e 334 comma 1 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione preliminare
di inammissibilità per manifesta tardività dell’appello incidentale proposto
dall’Agenzia delle entrate, nonché violazione dell’art. 324 c.p.c. per effetto del
travolgimento del giudicato interno formatosi sul merito della domanda
restitutoria. In particolare i ricorrenti precisano che la sentenn di primo grado fu
depositata il 29 gennaio 2004 e l’appello incidentale dell’Agenzia fu depositato il
4 aprile 2005, ed inoltre che l’appello principale fu proposto esclusivamente dal
procuratore della parte privata in relazione all’omessa pronuncia sulla distrazione
delle spese, con la conseguenza che l’appello incidentale dell’Agenzia nei
confronti del contribuente era da ritenersi inammissibile perchè proposto ben oltre
il cd. termine lungo per impugnare, considerato che l’appellante non avrebbe
potuto giovarsi del disposto dell’art. 331 comma 1 c.p.C., nonna che non consente
di ripristinare un diritto di impugnazione a vantaggio della parte appellata ed ai
danni di una parte diversa dall’appellante principale.

spese di lite. La decisione veniva appellata dall’avvocato del pontribuente in

T

Il ricorrente aggiunge che, attesa l’inammissibilità dell’appello incidentale, i
giudici della C.T.R., rimettendo in discussione la debenza del rimborso richiesto
(e riconosciuto dai primi giudici) avevano travolto il giudicato interno formatosi
sul punto.
Col secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 15 d.lgs. 546 del 1992 e del
relativo principio di soccombenza nel regolamento delle spese di causa, si censura
la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello, nel riformare la sentenza di

contribuente, condannato l’appellante principale (cioè il procuratore della parte
che aveva agito solo per lamentare l’omessa pronuncia sulla domanda di
distrazione) al pagamento delle spese del giudizio di appello.
La censura è fondata.
E’ innanzitutto da rilevare che la tardività dell’appello incidentale dell’Agenzia
non è neppure • contestata, posto che in questa sede l’Agenzia delle Entrate nel
proprio controricorso, dopo aver riportato (quale premessa in fatto) il ricorso di
controparte, si è limitata ad evidenziare l’irrilevanza della dedotta tardività della
impugnazione incidentale, sul rilievo che l’eccezione di decadenza avrebbe potuto
essere dedotta anche in via di mere difese e comunque essere rilevata d’ufficio.
Tanto premesso, occorre evidenziare che secondo la pacifica giurisprudenza di
questo giudice di legittimità, se pure un appello incidentale tardivo nella sua
portata oggettiva può investire anche capi diversi da quelli impugnati in via
principale, non è ammesso un ampliamento della estensione soggettiva del
giudizio, con reintroduzione di parti diverse da quelle che hanno impugnato la
sentenza in via principale, sempreché non si tratti di cause inscindibili
termini già cass. n. 1466 del 1995 e v. tra le altre cass. nn. 7262 del 2003, 22883
del 2004 e 23317 del 2005, secondo le quali la parte chiamata direttamente a
contraddire rispetto all’impugnazione principale può proporre , impugnazione
incidentale tardiva nei confronti di una parte del giudizio di primo grado diversa
dall’appellante principale solo a condizione che a quel diverso soggetto la causa
sia comune per inscindibilità o che egli sia parte di un rapporto dipendente da
quello investito dall’impugnazione principale).

primo grado dichiarando inammissibile la richiesta di rimborso avanzata dal

Nella specie, risultando dalla sentenza impugnata che l’appello (iprincipale) era
stato proposto non dal contribuente ma dall’avvocato M proprio ed esclusivamente
in ordine alla distrazione delle spese, deve ritenersi l’inammissibilità dell’appello
incidentale dell’Agenzia volto a porre in discussione nei confronti del
contribuente la fondatezza della pretesa restitutoria.
L’inammissibilità dell’impugnazione incidentale, a differenza di quanto ritenuto
dalla controricòrrente, non è irrilevante, posto che, in virtù dei principi generali in

conseguente divieto di reformatio in peius, i poteri del giudice d appello vanno
determinati con esclusivo riferimento all’ iniziativa delle parti, con ‘la conseguenza
che, in relazione ai capi della sentenza che non sono stati oggetto di impugnazione
incidentale, la decisione del giudice d’appello non può essere più sfavorevole
all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenza
impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno
dell’appellante – v. tra le altre eass. n. 14063 del 2006-), essendo peraltro da
precisare, con particolare riferimento alla specificità del caso in esame, che questo
giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che il poterei del giudice di
rilevare d’ufficio la decadenza del contribuente dall’esercizio di un diritto nei
confronti dell’Amministrazione finanziaria incontra un limite nel giudicato interno
eventualmente formatosi sul punto in conseguenza di una pronuncia esplicita o
implicita assunta nel precedente grado di giudizio (v. cass. n. 6207 :del 2006).
L’accoglimento della censura in esame travolge anche il regolamento delle spese,
con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.
Per tutto quanto sopra esposto, il primo motivo di ricorso deve ess,ere accolto, con
assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio
ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le

tema di effetto devolutivo dell’appello, formazione del giudiato interno e

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