Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16824 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15834/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12.

– ricorrente –

contro

D.C.A. (C.F.), nonchè D.M.A. (C.F.),

D.C.S. (C.F.), D.C.V. (C.F.).

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte, n. 68/25/11, depositata il 16 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2021

dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente D.C.A. ha impugnato un avviso di accertamento parziale, relativo al periodo di imposta dell’anno 2005, con il quale veniva accertata, a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, la percezione di redditi di lavoro dipendente “fuori busta” per lavoro straordinario, con rettifica del reddito imponibile e applicazione di sanzioni.

La CTP di Novara ha rigettato il ricorso e la CTR del Piemonte, con sentenza in data 16 giugno 2011, ha accolto l’appello del contribuente. Ha ritenuto la commissione di appello che l’onere della prova dell’esistenza del tributo – emergente sulla base delle risultanze di un PVC – gravasse sull’Ufficio. Ha, inoltre, osservato la CTR che la mancata consegna dei documenti allegati al PVC e, in particolare, dell'”appendice”, non ha posto il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva, non essendo tale documento surrogabile dalla produzione di elenchi, nè essendo la documentazione prodotta in grado di far desumere da quali elementi si sarebbe ricavata la prova della percezione di retribuzioni non assoggettate a tassazione.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a quattro motivi, non numerati; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio; all’esito di ordinanza di questa Corte, con la quale è stata rilevata la nullità della notificazione del ricorso in quanto avvenuta presso il difensore dopo oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo. La rinnovazione è stata eseguita nei confronti degli asseriti eredi del contribuente intimato, sul presupposto dell’avvenuto decesso del contribuente intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 – Si osserva preliminarmente che, non risultando notificata la sentenza impugnata, deve applicarsi ratione temporis il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza d’appello (16 giugno 2011). Tra il dies a quo del termine legale di decadenza dall’impugnazione (16 giugno 2011) e quello ad quem di scadenza va considerata la parentesi della sospensione di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, lett. c), conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, norma che prevede che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro (come nella specie) in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 “sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di (…) ricorsi per cassazione (…)”. Sterilizzando i giorni dall’inizio della sospensione (6 luglio 2011) sino alla scadenza (30 giugno 2012), ai residui giorni utili ai fini della proposizione dell’impugnazione va applicato l’ulteriore periodo di sospensione feriale per l’anno 2012, successivo alla cessazione della sospensione ex art. 39, comma 12, cit. (Cass., Sez. V, 29 maggio 2020, n. 10252), per cui la notifica del ricorso spedito in data 18 giugno 2013 è tempestiva.

2 – Il ricorso per cassazione, a seguito dell’ordinanza di rinnovazione della notificazione, è stato nuovamente notificato non al contribuente intimato, bensì ai suoi eredi, sul presupposto del decesso del contribuente nelle more del procedimento e della qualità di eredi dei destinatari della notificazione. Tuttavia, dall’atto di rinnovazione della notificazione del ricorso e dagli atti del fascicolo non si evince per tabulas nè l’evento del decesso dell’intimato (allegato dal ricorrente), nè – per quanto più rileva la qualità di eredi dei destinatari della notificazione in rinnovazione.

2.1 – Si osserva, in proposito, che qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all’eredità, in quanto la legitimatio ad causam non si trasmette dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione (Cass., Sez. V, 30 luglio 2014, n. 17295).

2.2 – Pertanto, salva l’ipotesi in cui tale legittimazione venga riconosciuta dagli interessati, la successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., di altri soggetti alla parte originaria deve essere provata dalla parte che esercita il diritto ad impugnare la sentenza, essendo tale circostanza fatto costitutivo del diritto processuale a impugnare la sentenza nei loro confronti (Cass., Sez. III, 16 gennaio 2020, n. 804; Cass., Sez. III, 27 giugno 2018, n. 16880; Cass., Sez. V, 14 marzo 2018, nn. 6287 e 6288).

2.3 – Nella specie, deve ritenersi non assolto l’onere di rinnovazione della notificazione al contribuente intimato nè ai suoi eventuali successori a titolo universale, con conseguente mancata rinnovazione della stessa, circostanza che comporta a termini dell’art. 291 c.p.c., l’inammissibilità del ricorso per cassazione, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass., Sez. VI, 29 maggio 2019, n. 14742; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 625; Cass., Sez. Lav., 18 gennaio 2013, n. 1226).

3 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli intimati. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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