Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16824 del 09/08/2016

Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7696-2011 proposto da:

L.I., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 97, presso l’avvocato GIORGIO ADOLFO LEONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AURELIO LEONE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, già COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO ROSSI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5000/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DOMENICO ROSSI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto ingiuntivo n. 959/2003, emesso il 12 gennaio 2003, il Tribunale di Roma intimava al Comune della stessa città, il pagamento della somma di Euro 56.915,02, oltre interessi e spese, a favore dell’ing. L.I., a titolo di differenza tra il compenso dovutogli per il collaudo statico delle opere in cemento armato e carpenteria metallica – relative al prolungamento della linea (OMISSIS), la cui esecuzione era stata affidata in concessione alla I.M. Intermetro s.p.a., con convenzione n. 1529 del 26 luglio 1991 -, e quanto effettivamente corrisposto dall’ente pubblico committente al professionista. Avverso tale provvedimento il Comune di Roma proponeva opposizione, che veniva rigettata dal Tribunale capitolino con sentenza n. 15292/2006.

2. Nei confronti della decisione di prime cure proponeva appello l’ente pubblico, che veniva accolto dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5000/2010, depositata il 29 novembre 2010, con la quale il giudice del gravame riteneva che – in base a quanto previsto nella Delib. Consiglio Comunale n. 612 del 1984 – il compenso del collaudatore dovesse essere commisurato al solo valore delle opere eseguite dalle imprese terze appaltatrici, alle quali la concessionaria le aveva affidate con separati contratto di appalto” e non anche agli oneri concessori riconosciuti alla I.M. Intermetro s.p.a.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso l’ing. L.I. nei confronti del Comune di Roma, affidato a due motivi.

4. La resistente Roma Capitale (già Comune di Roma) ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’ing. L.I. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. art. 115 c.p.c. e della L. n. 1086 del 1971, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1 Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente commisurato il compenso dovutogli per il collaudo statico delle opere in cemento armato e carpenteria metallica, relative al prolungamento della linea (OMISSIS), la cui esecuzione era stata affidata in concessione alla I.M. Intermetro s.p.a., con convenzione n. 1529 del 26 luglio 1991, al solo valore delle opere eseguite dalle imprese terze appaltatrici, alle quali la concessionaria le aveva affidate con separati contratto di appalto. La Corte territoriale, nel determinare la base sulla quale calcolare il compenso dovuto ai collaudatori, ing. L.I. ed arch. S.G., non avrebbe, invero, tenuto conto del fatto che il compenso pattiziamente stabilito a favore dei suindicati professionisti doveva essere comprensivo – in conformità al disposto della L. n. 143 del 1949, art. 19/b (tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) – anche della valutazione delle attività poste in essere dal progettista e dal direttore dei lavori, nonchè, avendo la legge n. 1086 del 1971 aggiunto al collaudo tecnico amministrativo il collaudo statico delle opere in cemento armato e di quelle in carpenteria metallica, degli oneri concessori relativi agli imprevisti, agli interessi passivi ed alle spese generali che il concessionario avrebbe affrontato in sede di progettazione e direzione dei lavori.

1.2. Le statuizioni rese dalla Corte di merito – peraltro con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata – si tradurrebbero, pertanto, in un’erronea interpretazione della Delib. Consiglio Comunale di Roma n. 612 del 1984 (riprodotta sul punto a p. 39 del ricorso), secondo la quale l’importo dell’opera sulla quale calcolare il compenso dei collaudatori avrebbe dovuto essere determinato sulla base del “consuntivo lordo definitivo del conto finale, ivi compreso il relativo compenso per la revisione dei prezzi al netto dell’alea contrattuale, tenuto conto dell’eventuale aumento d’asta, ma non del ribasso”. L’impugnata sentenza sarebbe, pertanto, affetta, oltre che dal denunciato vizio motivazionale, dalla violazione dell’art. 1362 c.c., nonchè della L. n. 1086 del 1971.

2. Le censure sono inammissibili.

2.1.Va rilevato, infatti, che la sentenza di appello (pp. 4 e 5) – nel reputare fondate le deduzioni del Comune appaltante – ha affermato che – “sulla base di una coerente e logica interpretazione della Delib. CC. n. 612 del 1984, richiamata dalla Delib. Giunta n. 3335 del 1992”, il compenso dei collaudatori non può che essere commisurato alle sole opere oggetto di collaudo statico, ovverosia a quelle eseguite dalle imprese appaltatrici, su incarico della concessionaria I.M.-Intermetro s.p.a. Tra queste opere soggette a collaudo statico non possono, per contro, rientrare quelle attività poste in essere dalla concessionaria, “estranee all’incarico conferito ai collaudatori”.

2.2. Ciò posto, per quanto concerne la pretesa violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., va osservato che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata (nel previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis), ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Pertanto, al fine di far valere la violazione delle norme suindicate, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 13242/2010; 17168/2012). Ne consegue che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale (o di altro atto assimilabile al contratto), non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonchè il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 15798/2005; 25728/2013).

Nel caso concreto – come rilevato da questa Corte nella sentenza n. 14772/2012, in relazione ad identica censura avente ad oggetto il compenso dovuto ad altro professionista per la medesima vicenda il ricorrente si è, per contro, limitato ad enunciare la violazione del disposto di cui all’art. 1362 c.c. e seguenti, senza specificare quale siano i canoni intrepretativi asseritamente violati dalla Corte territoriale, nè il punto preciso nel quale l’impugnata sentenza sia in ipotesi – incorsa, ed in quale modo, nella violazione in parola.

Le censure in esame si traducono, pertanto, sostanzialmente nel contrapporre, del tutto inammissibilmente, l’interpretazione propugnata dal L. – sulla base delle risultanze documentali in atti, richiamate nel ricorso – a quella resa, sul punto, dal giudice di seconde cure.

2.3. Quanto alla pretesa violazione della L. n. 1086 del 1971, va osservato che il vizio di violazione o falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico, con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 10295/2007; 635/2015). Ne consegue che devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007). Inoltre, il ricorrente che intenda censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare, e trascrivere nel ricorso, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (cfr. Cass. nn. 15910/2005; 7846/2006; 27197/2006).

Nel caso di specie, l’istante si è, per converso, limitato a richiamare, sul piano generale, la normativa suindicata, senza specificare in alcun modo in quale punto dell’impugnata sentenza la Corte di merito sia incorsa nella denunciata violazione, in che cosa essa si sia – in ipotesi – concretata, e con riferimento a quali profili fattuali della vicenda la pretesa violazione sia stata ipoteticamente posta in essere.

2.4. Per quanto concerne, infine, il vizio di motivazione, va rilevato che il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ha l’onere – nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso – di indicarne specificamente il contenuto (cfr., ex plurimis, Cass. 15952/2007; 8569/2013; 14784/2015). Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che la “lettera di incarico” non conterrebbe riferimento alcuno ad una limitazione del compenso unicamente in relazione all’importo dei lavori affidati in appalto, come si desumerebbe, altresì, dalle Delib. n. 612 del 1984 e Delib. n. 3335 del 1992 (p. 20). E tuttavia, l’istante ha omesso di trascrivere, quanto meno nelle parti essenziali, o di allegare al ricorso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c.), i documenti suindicati – essendosi limitato a trascrivere solo una parte del punto 11 della delibera in questione che, in quanto avulsa dall’intero contesto dell’atto, non consente un’esatta ricostruzione di quanto ivi effettivamente previsto in relazione al compenso in discussione – onde consentire alla Corte di delibare il fondamento della censura, in ordine a quella che sarebbe stata la diversa determinazione pattizia del compenso medesimo, sulla base del solo ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

2.5. Le doglianze, poichè inammissibili, vanno, pertanto, disattese.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dall’ing. L.I. deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, di cui ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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