Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16824 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 07/08/2020), n.16824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 2758 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

TIERRE SERVICE di G.R. e C. s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore R.G., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to Prof.

Sergio Scicchitano, elettivamente domiciliata presso il suo studio,

in Roma, Via Emilio Faà di Bruno n. 4;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a., Agente della riscossione tributi per la Regione

Calabria, società a sodo unico, in persona del Procuratore speciale

avv.to Fabio Rovito, giusta procura notar D.l.M. da Roma del

27 giugno 2013, rep. n. 38.359, rappresentata e difesa dall’avv.to

Giuseppe Fiertler e dall’avv.to Carmela Parisi giusta procura

speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso

il loro studio in Roma, in Via Andrea Millevoi n. 81;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria n. 132/01/2013, depositata in data 3 giugno

2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 dicembre 2019 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 132/01/2013, depositata in data 3 giugno 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ne. confronti di TIERRE SERVICE di G.R. e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 150/01/2011 della Commissione tributaria provinciale di Crotone che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso cinque cartelle di pagamento relative ad Irpef, Irap e Iva, per gli anni 2003-2005;

– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso cinque cartelle di pagamento, ai fini Irpef, Irap e Iva, per gli anni 2003-2005, TIERRE SERVICE di G.R. e C. s.a.s. aveva proposto ricorso alla CTP di Crotone deducendo di esserne venuta a conoscenza a seguito del rilascio dei relativi estratti di ruolo, non essendole stato notificato alcun atto e cie, comunque, la notificazione effettuata direttamente dall’agente della riscossione era da considerarsi inesistente; 2) aveva controdedotto Equitalia Sud s.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorse in quanto proposto avverso atti asseritamente non notificati e, nel merito, l’infondatezza dello stesso, essendo le notifiche rituali e, pertanto, tardivo il ricorso introduttivo; 3) la CTP di Crotone aveva accolto parzialmente il ricorso con sentenza n. 150/1/11 considerando regolarmente notificata solo una cartella e annullando le altre quattro; 4) avverso la sentenza di primo grado, Equitalia Sud s.p.a. aveva proposto appello deducendo la mancata pronuncia sulla eccezione di inammissibilità del ricorso, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 – in relazione alla produzione di memorie illustrative dalle quali sarebbe emerso che i consegnatari delle cartelle di pagamento non erano dipendenti della società- e, in ogni caso, la regolarità delle notifiche delle cartelle;5) aveva controdedotto la società contribuente;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) era fondato il rilievo in ordine alla dedotta violazione dell’art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che però non assumeva rilievo decisivo attesa la legittimità della notifica delle cartelle come operata da Equitalia Sud s.p.a.; 2) la notifica (delle cartelle) con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo servizio postale ordinario, non richiedeva alcuna relata di notifica e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario doveva intendersi ritualmente consegnato a quest’ultimo stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con la prova da parte del medesimo di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di averne cognizione;3) qualora dall’avviso di ricevimento risultasse che la notifica era stata eseguita alla società destinataria presso la sua sede, mediante consegna ad un soggetto in essa rinvenuto, doveva presumersi che il medesimo fosse incaricato alla ricezione degli atti diretti alla società anche se da questa non dipendente;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, Equitalia Sud s.p.a.;

– la società contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. insistendo per l’accoglimento del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

-con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nonchè degli artt. 137,138,139140 e 145 c.p.c. e dalla L. n. 890 del 1982, artt. 3-7, 14, artt. 149-156 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Agente della riscossione potesse effettuare la notifica della cartella di pagamento a norma del secondo periodo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, ovverossia “direttamente” ed “autonomamente” mediante semplice “invio di raccomandata con avviso di ricevimento” ovvero per il solo tramite dell’agente postale;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nonchè degli artt. 137,138,139140 e 145 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, artt. 3-7, artt. 149-156 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto valide le notifiche delle cartelle ancorchè mancasse la relata di notifica quale momento fondamentale del procedimento notificatorio;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 52, 54,58 e art. 87 disp. att. c.p.c. per avere la CTR ritenuto Fondato il rilievo dell’appellante in ordine alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 non consentendo l’acquisizione nel processo dei documenti depositati dalla contribuente all’udienza di trattazione, fuori dei termini dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32 (memoria esplicativa- con allegati- dalla quale sarebbe emerso che i consegnatari delle cartelle di pagamento non erano dipendenti della società);

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio; 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335,2699 e 2700 c.c., artt. 145,149,156 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; 3) vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla asserita validità della notifica delle cartelle, per non avere la CTR considerato – dichiarando inammissibile la produzione della memoria esplicativa con allegati – l’inesistenza di un effettivo collegamento-stante l’assenza di alcun rapporto di lavoro- tra il consegnatario e il destinatario delle cartelle;

– il terzo motivo è inammissibile in quanto -premesso che “In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter ditta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione” (Cass. sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014)- la censura non coglie la ratio decidendi, poggiando il decisum sulla ritenuta validità della notifica delle cartelle di pagamento, e costituendo nell’impianto motivazionale della sentenza l’asserita fondatezza del rilievo in ordine alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 una argomentazione svolta ad abundantiam;

– il primo, secondo e quarto motivo, involgenti plurimi profili di censura – da trattare congiuntamente per connessione- sono, in parte, inammissibili, in parte, infondati;

– nella specie è pacifico che l’agente della riscossione ha provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento; al riguardo “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le r orme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 28872/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29710 del 19/11/2018, secondo cui la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, d raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, fermo restando che i contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell’atto per causa a sè non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.; Cass. Sez. 6 – 5, n. 10037/2019;

-la specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell’esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, trova, invero, riscontro nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tenia di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)” (Cass. ord. n. 3::54/16)” (cfr. Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017);

– pertanto, la cartella esattoriale può essere notificata – com’è appunto accaduto nel caso in esame – ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso d ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e s.s. applicabile ratione temporis – è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente;

– invero, alla stregua dell’indirizzo consolidato di questa Corte, “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della p rima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; v. Cass. n. 8086 del 2018, con riguardo alla notifica di preavviso di fermo amministrativo);

– in particolare, “Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittiriata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l’alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla L. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l’applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell’art. 145 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23511 del 18/11/2016); in particolare, in terra di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediani e la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di paramento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795/2016; 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012); si è osservato anche che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008); al riguardo, questa Corte ha precisato che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere sola a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (Cass. n. 29022 del 2017);

-a tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello, correttamente evidenziando che la notifica delle cartelle esattoriali del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, doveva intendersi perfezionata mediante consegna del plico al soggetto rinvenuto presso la sede della società destinataria- il quale doveva presumersi di essere incaricato alla ricezione degli atti della società-anche se da questa non dipendente; la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corredo trattandosi di notificazione rispettosa delle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 9/4/2001 – che ha approvato le condizioni generali per l’espletamento del servizio postale – e, segnatamente, dell’art. 34 (“Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel lucgo corrispondente all’indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte”), dell’art. 39 (“Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere”), e dell’art. 40 (“Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all’indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L’impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all’ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante”); invero, essendo l’ufficiale postale garante dell’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella- costituendo la relazione tra la persona cui l’atto è destinato e quella cui è stato consegnato oggetto di un preliminare accertamento di sua competenza, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. – per il perfezionamento della notifica è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario (nella specie la sede della società), senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione- anche se da non dipendente dalla società – apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire à mittente;

– inammissibili si profilano poi le censure sollevate in termini di “vizio di motivazione” in ordine alla asserita validità della notificazione delle cartelle- in quanto vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 3 giugno 2013; (in tal senso, Cass. n. 30948 del 2018) – e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, non involgendo la questione sulla validità della notifica delle cartelle un “fatto storico” su cui tale vizio, nella nuova formulazione, si può appuntare;

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte:

– rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza del presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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