Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16823 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. III, 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M. (OMISSIS) in proprio e quale legale

rappresentante de L’Ambasciata di Troncia e Gaddeo Snc, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio

dell’avvocato VALENZA DINO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SIMONE SAIU, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALES (OMISSIS) in persona del Sindaco protempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA ANTICA 35, presso lo

studio dell’avvocato GALLAS CARLO FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MISCALI RAFFAELE, giusta Delib. della G.C. n. 42 del

22.4.2010 e giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

16.1.09, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Dino Valenza che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Raffaele Miscali che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 4/3/2009 la Corte d’Appello di Cagliari in accoglimento del gravame interposto dal COMUNE di ALES e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Oristano n. 587 del 20 04, condannava la società L’Ambasciata di Troncia & Gaddeo s.n.c. e i soci G.M. e T.E. al risarcimento dei danni in favore del COMUNE di ALES in relazione alla gestione di un centro di ristoro e di accoglienza sito sul monte (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società L’Ambasciata di Troncia & Gaddeo s.n.c, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 MOTIVI. Resiste con controricorso il COMUNE di ALES. Con il 1 MOTIVO i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 MOTIVO denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1441, 1442, 1362 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17, R.D. n. 383 del 1934, art. 87 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass. , 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108) , e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed error in procedendo non recano invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca invero la “chiara indicazione” -nei termini più sopra indicati- delle “ragioni” delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, che è stata viceversa presentata dal controricorrente;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA