Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16823 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

27/12/2007; n. 672/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, M.G.L., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Genova, del 7-12-2007, che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il risarcimento del danno per irragionevole durata di procedimento, ritenendo che non fosse superata la ragionevole durata.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il ricorrente ha presentato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo non ha correttamente determinato la ragionevole durata del procedimento in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (tre anni per 1 grado, 1 anno per il procedimento di cassazione). Al contrario, del tutto apoditticamente il Giudice a quo ha considerato di ragionevole durata un periodo di quattro anni per il primo grado e di due anni per il procedimento di cassazione.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 1.100,00, per un ritardo di 1 anno e 5 mesi, (procedimento di 1 grado dal novembre 2000 al luglio 2001 e, dopo sospensione, dal novembre 2003 al gennaio 2007; quello di Cassazione dal settembre 2001 all’aprile 2003) con condanna alle spese del giudizio di merito, per l’amministrazione; e liquidazione come indicato in dispositivo. Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 1.000,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 320,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per il presente giudizio di legittimita’, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 700,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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