Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16823 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16823
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10540/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di
Potenza, n. 357/2/16, depositata il 18 ottobre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2021
dal relatore Dario Cavallari.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.M. ha impugnato un avviso di liquidazione di imposta con sanzioni, notificato il 9 maggio 2013.
Tale avviso era relativo ad un atto di compravendita di un immobile registrato il (OMISSIS), con riferimento al quale era stato notificato il 1 giugno 1998 un avviso di accertamento con cui era stato rettificato il valore di detto immobile.
Quest’ultimo avviso era stato opposto e dichiarato illegittimo dalla CTP Matera e dalla CTR Potenza.
Contro la decisione della CTR Potenza era stato proposto ricorso per cassazione, che era stato accolto con rinvio alla medesima CTR Potenza, la quale aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione con decreto del 3 giugno 2010.
C.M. ha posto a fondamento della sua opposizione il fatto che, essendo stato fondato l’avviso di liquidazione sul decreto del 3 giugno 2010, che non aveva deciso la causa nel merito, l’Ufficio era decaduto dal potere impositivo in ordine all’atto registrato il 3 giugno 1996 per prescrizione.
La CTP Matera, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 207/1/14, ha accolto il ricorso.
La CTR Potenza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 357/2/16, ha respinto l’appello.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
La contribuente non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., degli artt. 50 e 393 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 63 e 68, poichè la CTR avrebbe errato nel fare decorrere il termine di prescrizione per notificare l’avviso di liquidazione dal giorno della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta il 1 giugno 1998, e non dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione.
La doglianza è fondata.
Infatti, per la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio tributario, l’omessa riassunzione, nel termine di legge, del processo, a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione, che, ai sensi dell’art. 393 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, con il venire meno dell’intero procedimento, comporta la definitività dell’avviso di accertamento, sicchè il termine a quo per l’emissione degli avvisi di liquidazione inizia a decorrere una volta inutilmente consumato il termine utile per la riassunzione (Cass., Sez. 6-5, n. 9521 del 12 aprile 2017).
Nella specie, la CTR ha errato, quindi, nel computare il menzionato termine dalla data di notifica dell’originario avviso di accertamento, avvenuta il 1 giugno 1998, e non dal momento (si deve ritenere, allo stato degli atti, il 5 marzo 2010) nel quale si era verificata l’estinzione del processo per inattività delle parti, ricompreso fra il 18 febbraio 2009 (giorno di pubblicazione della sentenza della S.C. che aveva condotto alla successiva estinzione) ed il 3 giugno 2010, quando il decreto di accertamento dell’estinzione de qua era stato pubblicato.
2) Il ricorso va accolto.
La decisione impugnata è cassata con rinvio alla CTR Basilicata, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche sulle spese di legittimità.
PQM
La Corte:
– accoglie il ricorso;
– cassa la decisione impugnata con rinvio alla CTR Basilicata in ò diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 18 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021