Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16823 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14671-2012 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA

DIONIGI 17, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SANTUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Roma notificava in data 5 gennaio 2007 a A.L. avvisi di accertamento Ici per gli anni dal 2001 al 2004. Il contribuente proponeva ricorso che veniva rigettato dalla commissione tributaria provinciale di Roma. Proposto appello, la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva rilevando che il contribuente aveva proposto una variazione di rendita e di classamento nell’anno 2008, all’esito della quale era stata attribuita al fabbricato di cui si tratta la rendita A/7 sicchè il Comune non poteva richiedere l’imposta calcolata sulla base del classamento A/8 e ciò in quanto la richiesta di variazione della rendita formulata a mezzo di procedura doc.fa non era stata effettuata, come sostenuto dal Comune, a seguito di frazionamento ma solo al fine di ottenere una variazione del classamento. Rilevava, poi, la CTR che dovevano essere riconosciuti, a scomputo dell’imposta dovuta, i versamenti effettuati dal coniuge del contribuente, benchè essa non fosse proprietaria dell’immobile. Inoltre non erano dovute le sanzioni e gli interessi poichè il ricorrente aveva avuto conoscenza della nuova rendita attribuita solo con la notifica degli avvisi di accertamento da parte del Comune. Infine era fondato il rilievo del contribuente circa l’errore di calcolo dipeso dal mancato riconoscimento della detrazione per l’abitazione principale e le pertinenze, posto che il Comune di Roma non aveva applicato l’aliquota agevolata per la prima casa.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidato a due motivi illustrati con memoria. Resiste il contribuente con controricorso pure illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha considerato che l’imposta era stata calcolata sulla base del classamento dell’immobile in categoria A/8 poichè tale era la categoria che aveva l’immobile fin dal suo accatastamento mentre il contribuente, con la dichiarazione Ici del 1993, aveva indicato la categoria A/2. Sulla debenza dell’imposta commisurata alla categoria A/8 per gli anni dal 2001 al 2004 non influiva la circostanza che nel 2008 il contribuente avesse richiesto la variazione con la procedura doc.fa ed in base ad essa fosse stata attribuita la categoria A/7, in quanto la variazione richiesta non poteva avere efficacia retroattiva.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto ha errato la CTR nel ritenere scomputabile dall’imposta dovuta i versamenti effettuati dal coniuge non proprietario dell’immobile.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. La CTR ha ritenuto che la rendita attribuita al fabbricato sulla base della categoria A/7 a seguito di denuncia di variazione effettuata nel 2008 con la procedura doc.fa costituisse la base imponibile dell’Ici anche per gli anni precedenti senza considerare che la nuova rendita, che è stata attribuita proprio a seguito di denuncia di variazione presentata dal contribuente, non poteva applicarsi anche agli anni precedenti la denunciata variazione. Invero la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (Cass. SS. UU. 3160/2011). Nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della denuncia. In tale ipotesi, peraltro, il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica una applicazione retroattiva rispetto alla denuncia (così Cass. n. 13018/2012; Cass. 17863/10; conf. Cass. 18023/04, 20854/04, 20734/06).

La CTR ha, dunque, omesso di accertare quale fosse la rendita attribuita al fabbricato negli anni di imposta per cui è causa sulla cui base doveva essere calcolata l’imposta dovuta. I giudici di appello sono, perciò, incorsi in contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto che la rendita calcolata a seguito della variazione denunciata, e come tale basata sul presupposto della sussistenza di elementi nuovi, fosse applicabile a periodi di imposta precedenti. Ed invero il contribuente avrebbe potuto ottenere la variazione della rendita per i periodi di imposta di cui si tratta solamente impugnando il classamento.

2. Infondato è il secondo motivo di ricorso. Invero il pagamento eseguito dal coniuge del contribuente, pur non essendo egli soggetto passivo dell’imposta a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, estingue l’obbligazione a norma dell’art. 1180 cod. civ., senza che le norme del regolamento comunale Ici n. 142 del 21.2.2002 possano costituire deroga alla norma stessa, trattandosi di fonte secondaria.

3. Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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