Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16822 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. III, 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato MONTI FULVIO LORENZO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ORESTANO FRANCESCO 21, presso lo studio dell’avvocato

PONTESILLI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato QUERINI

SILVIA, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

26.11.08, depositata il 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANT1NO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 27/2/2009 la Corte d’Appello di Trieste respingeva il gravame interposto dal sig. S.F. nei confronti della pronunzia Trib. Pordenone 31/3/2007 di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni nei suoi confronti proposta dal sig. P. M..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad UNICO MOTIVO con il quale denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso il P..

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che allorquando viene denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso, il motivo non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente principale ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni esposte dalla ricorrente principale nella memoria, ove si sostiene l’idoneità del formulato motivo;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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