Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16822 del 19/07/2010
Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 19/07/2010), n.16822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso l’avvocato MARCHETTI
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BONAIUTI DOMENICO,giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il
02/04/2008; n. 11/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARCHETTI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, L.M.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Bologna, del 29-02-2008, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso, per mancata comparizione del ricorrente, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.
Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio (caratterizzati da celerita’ e semplificazione di forme, nonche’ da un preminente impulso officioso) di cui all’art. 737 c.p.c., e segg., non regola in alcun modo gli effetti della mancata comparizione delle parti. Essa e’ disposta dal Giudice nel loro interesse, per garantire il principio del contraddittorio. Per quanto osservato, alla mancata comparizione, non puo’ seguire pronuncia di improcedibilita’, nella convinzione che cio’ significhi rinuncia tacita alla procedura.
Nei procedimento di secondo grado, tale sanzione, condurrebbe per la parte, a conseguenze ben piu’ rigorose di quelle previste per l’appellante nel procedimento di cognizione (ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 2, l’improcedibilita’ si pronuncia quando l’appellante omette di comparire, non solo alla prima udienza ma pure a quella successiva fissata dal Giudice) (al riguardo, v. Cass. n. 16884 del 2002)..
Va dunque cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010