Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16822 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29842/2014 R.G. proposto da:
Agenzia entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Eurometal S.p.A. in concordato preventivo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale
Parioli 43, presso l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva, che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. Paolo Centore, giusta
delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte
(Torino), Sez. 22, n. 601/22/14, del 15 aprile 2014, depositata il
28 aprile 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021
dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le
parti hanno prodotto memorie.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Vista l’istanza con la quale la società contribuente dichiara di aver definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e assolto il pagamento di quanto dovuto come documentato in allegato all’istanza stessa;
Ritenuto che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio e che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021