Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16822 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29842/2014 R.G. proposto da:

Agenzia entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Eurometal S.p.A. in concordato preventivo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Parioli 43, presso l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Paolo Centore, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte

(Torino), Sez. 22, n. 601/22/14, del 15 aprile 2014, depositata il

28 aprile 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021

dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti hanno prodotto memorie.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Vista l’istanza con la quale la società contribuente dichiara di aver definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, e assolto il pagamento di quanto dovuto come documentato in allegato all’istanza stessa;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio e che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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