Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16822 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 09/08/2016), n.16822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UNICREDIT CREDIT MAMAGEMENT BANK s.p.a., (C.F. (OMISSIS)), in persona

del sig. F.C., quadro direttivo con poteri di firma

giusta procura per atto notaio Maurizio Marino di Verona del 29

gennaio 2010, rep. 66668 racc. 18134, rappresentata e difesa

dall’avv. Marco Cavallari per procura speciale in calce al ricorso

ed elett.te dom.ta presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

TEPI s.r.l., (P. IVA (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

sig. V.R., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv. Giovanni Ranalli ed elett.te

dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Via delle Carrozze n.

3;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO JED s.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 152/10 della Corte d’appello di Perugia

depositata il 24 marzo 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

marzo 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. E. BALDINELLI, per delega;

udito per la controricorrente l’avv. F. GANDUGLIO, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da Capitalia s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Terni che:

– in accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla banca, proposta dalla JED s.r.l., debitrice principale successivamente dichiarata fallita dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, e dai fideiussori Tepi s.r.l. e sig.ri V.R. e P.R., aveva rideterminato, sulla scorta di consulenza tecnica di ufficio, in Euro 546.882,24 e in Euro 31.562,95 il credito dell’intimante relativo al saldo di due conti correnti, per effetto della dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito della correntista; somme maggiorate degli interessi convenzionali dalla data di chiusura dei conti, quanto alla quota capitale, e dalla data della domanda quanto alla quota interessi;

– in accoglimento della connessa domanda dei coniugi V.R. e P.R., aveva dichiarato nulla l’ipoteca giudiziale iscritta dalla banca sui beni immobili dei predetti costituiti in fondo patrimoniale.

UniCredit Credit Management Bank s.p.a., incorporante di Aspra Finance s.p.a., cessionaria dei crediti in contestazione, ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, nei confronti della Tepi s.r.l. e del fallimento della JED s.r.l., nonchè dei fallimenti dei sig.ri V.R. e P.R., dichiarati nelle more.

La sola Tepi s.r.l. si è difesa con controricorso.

Il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della funzione nomofilattica della Corte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente dichiarata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti della JED s.r.l. e dei sig.ri V. e P., soggetti dichiarati falliti in corso di causa e nei confronti dei quali, pertanto, non può essere coltivata alcuna azione relativa a crediti da accertare nell’ambito e davanti al giudice della procedura fallimentare (per tutte, Cass. 21565/2008).

I motivi di ricorso vanno pertanto esaminati esclusivamente in quanto rivolti nei confronti della Tepi s.r.l.

2. – Con il primo motivo, premesso che gli opponenti al decreto ingiuntivo, dopo aver notificato l’atto di opposizione il 26 febbraio 2002, si erano costituiti soltanto il 6 marzo successivo, si chiede dichiararsi l’improcedibilità dell’opposizione per violazione del termine di cinque giorni per la costituzione in giudizio degli opponenti stessi (ossia la metà del termine ordinario di dieci giorni, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., comma 2, u.p. nel testo all’epoca vigente come interpretato da Cass. Sez. Un. 19246/2010).

2.1. – Il motivo è infondato alla luce della soppressione dell’ultima parte del secondo coma dell’art. 645, cit., disposta dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 1, comma 1, e dell’interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c. disposta dall’art. 2 medesima legge, secondo cui “nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente L. 20 gennaio 2012, art. 165 c.p.c., comma 1, si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis c.p.c., comma 1”: eventualità, quest’ultima, nella specie non verificatasi.

3. – Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale, oltre a muovere inammissibili censure di merito sulla elaborazione dei conteggi da parte del consulente tecnico di ufficio, si contesta la radicale esclusione dell’anatocismo e non del solo anatocismo trimestrale. Come infatti chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 24418/2010, le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di legittimità per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente non investono il solo profilo della loro periodizzazione trimestrale, bensì il carattere normativo delle risalenti pratiche di capitalizzazione, mentre un uso di capitalizzazione annuale è addirittura privo di riscontro nella realtà.

4. – Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso, con il quale si nega, in contrasto con la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. Sez. Un. 21095/2004), la ritenuta illegittimità dell’anatocismo.

5. – Con il quarto motivo si contesta la condanna dell’attuale ricorrente alle spese dei giudizi di primo e secondo grado, considerata la modestissima entità della differenza tra la somma ingiunta a titolo di sorte e quella determinata con la sentenza di primo grado.

5.1. – Il motivo è inammissibile, essendo la decisione di compensazione delle spese riservata alla discrezionalità del giudice competente.

6. – Il quinto motivo riguarda l’invalidità dell’ipoteca, dunque è rivolto nei soli confronti dei sig.ri V. e P. ed è pertanto improcedibile per quanto detto sopra al par. 1.

7. – In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile in quanto rivolto nei confronti della JED s.r.l. e dei sig.ri V. e P. e va respinto in quanto rivolto nei confronti della Tepi s.r.l.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente nei confronti della parte controricorrente.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile in quanto rivolto nei confronti della JED s.r.l. e dei sig.ri V.R. e P.R., falliti, e lo rigetta in quanto rivolto nei confronti della Tepi s.r.l.; condanna la parte ricorrente alle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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