Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16822 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 07/08/2020), n.16822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11088 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

S.A.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco La

Malfa per procura rilasciata nell’atto introduttivo, elettivamente

domiciliato in Cologno Monzese, via Visconti, n. 6;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fiertler per

procura in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, via

Andrea Millevoi, n. 73/81, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, n. 115/32/2013, depositata in data 13

settembre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: Equitalia Nord s.p.a. aveva notificato a S.A.K. una cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2005; avverso il suddetto atto il contribuente aveva proposto ricorso che era stato dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata entro i termini di decadenza, dovendo farsi riferimento alla data di spedizione della medesima;

avverso la pronuncia del giudice del gravame il contribuente ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito Equitalia Nord s.p.a. depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via pregiudiziale ed assorbente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale;

nel ricorso, in particolare, si dà atto che la procura è stata “rilasciata nell’atto introduttivo” e non risulta dagli atti che sia stata depositata altra procura, in particolare la procura speciale prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 365, c.p.c.;

secondo il costante orientamento di questa Corte “La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale

dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa”, (Cass. civ., 7 gennaio 2016, n. 58);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia stata conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio, sicchè, in tali casi, come in quello di specie, manca del tutto, ai sensi degli artt. 83,365 e 369, c.p.c., il conferimento del mandato al difensore per la proposizione della odierna impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso in esame per difetto di procura;

va aggiunto che l’esito negativo della questione pregiudiziale sulla sussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore esime dall’esaminare nel merito la controversia ed anche dal dover riportare i motivi di ricorso e che, quanto alla regolamentazione delle spese, questo giudizio vede come unico soccombente lo stesso difensore, non anche la parte da lui nominata, essendo l’atto di conferimento della cd. rappresentanza tecnica, nella specie mancante, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l’esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito, nei cui confronti quella attività non spiega altrimenti, come in questo caso, effetto alcuno;

pertanto, atteso che lo stesso difensore è parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica parte ricorrente nel presente giudizio di legittimità, in applicazione del principio affermato da questa Corte (Cass. Sez. Un., 10 maggio 2006, n. 10706);

in conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna dell’Avv. Francesco La Malfa al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente Avv. Francesco La Malfa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. Francesco La Malfa al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 1.400,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente Avv. Francesco La Malfa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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