Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16821 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. III, 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato PATTA

GAETANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERGONI

FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ EUROPEA DI EDIZIONI SPA (OMISSIS) (di seguito SEE) in

persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo

studio dell’avvocato MUNARI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’avv. CAVANI Raffaele, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

14.1.09, depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il controricorrente ( L.S.) l’Avvocato

Adriano Aureli (per delega avv. Raffaele Cavani) che si riporta agli

scritti;

udito per la controricorrente (Società Europea di Edizioni SpA)

l’Avvocato Adriano Aureli (per delega avv. Alessandro Munari) che si

riporta ai motivi del controricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 28/1/2009 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame interposto dal sig. V.M.A. nei confronti della pronunzia Trib. Milano n. 7388/2005 di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. L.S. e della SOCIETA’ EUROPEA DI EDIZIONI s.p.a. di risarcimento del danno lamentato in conseguenza di asserita diffamazione a mezzo stampa.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 MOTIVI con i quali denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 59 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Resistono con separati controricorsi il L. e la SOCIETA’ EUROPEA di EDIZIONI s.p.a.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17fi/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle “ragioni” delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria, che è stata viceversa presentata da ognuno dei controricorrenti;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,0 0 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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