Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16821 del 15/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16821
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9460-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE l, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FEDELE, che lo
rappresenta e difende;
PROFESSIONISTI ASSOCIATI STUDIO LEGALE & TRIBUTARIO,
V.R.F., N.J.R., M.A., C.L.,
A.P., C.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FEDELE, che
li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 138/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,
depositata il 15/10/2013; udita la relazione della causa svolta
nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott.
MILENA BALSAMO.
Fatto
RITENUTO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 138/2013, la quale in controversia avverso un avviso di accertamento per l’annualità 2005 emesso nei confronti dello Studio associato indicato in epigrafe, con il quale veniva rilevata nella dichiarazione dei redditi inviata telematicamente l’omessa indicazione dei ricavi e delle ritenute d’acconto, respingeva il gravame dell’ufficio confermando la prima decisione secondo la quale il ricorrente aveva dimostrato che l’errore era addebitabile all’intermediario e che il contribuente aveva provato che il risultato della dichiarazione non mutava per effetto della corretta indicazione dei ricavi e dei costi come riportati nella dichiarazione esibita tempestivamente all’intermediario.
L’ente contribuente e i soci resistono con controricorsi, depositando memoria in prossimità dell’udienza.
3. Vista la richiesta di sospensione del giudizio in presenza della domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che il contribuente ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; che, l’Agenzia delle Entrate ha attestato la regolarità della domanda di definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, nè è intervenuto diniego della definizione; che non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021