Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16821 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 09/08/2016), n.16821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. Arturo Antonucci (C.F.

NTNRTR42H26H501Q) e dall’avv. Roberto Vassalle (C.F.

VSSRRT51A08E897L) ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in

Roma, Corso Trieste n. 87;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT s.p.a. (C.F. 00348170101), in persona del dott.

T.G. giusta procura speciale rilasciata dal dott.

G.F., nella sua qualità di amministratore delegato, a rogito del

notaio dott. Ajello Stefano rep. 11945 racc. 2287 del 26 novembre

2010, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

controricorso, dagli avv.ti Paolo Dalmartello (C.F.

DLMPLA47D16F205N) e Tornabuoni Filippo (C.F. TRNFPP66Al2H501S) ed

elett.te dom.ta presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale

Bruno Buozzi n. 77;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/11 della Corte d’appello di Brescia

depositata il 22 marzo 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

marzo 2016 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Arturo ANTONUCCI;

udito per la controricorrente l’avv. Filippo TORNABUONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

di ricorso per quanto di ragione e il rigetto dei restanti motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel luglio 2003 il sig. B.G., che aveva stipulato il 4 ottobre 1994 un contratto di deposito e amministrazione titoli con la Cassa di Risparmio di Carpi s.p.a., convenne quest’ultima davanti al Tribunale di Mantova chiedendo dichiararsi la nullità, ovvero annullarsi o risolversi per inadempimento delle convenuta, due operazioni di acquisto di obbligazioni Cirio effettuate dalla Cassa l’11 aprile 2001 e il 14 marzo 2002 nell’ambito del predetto rapporto contrattuale, e condannarsi la convenuta al pagamento di Euro 27.387,15 quale restituzione delle somme investite e perdute a seguito del dissesto della società che aveva emesso i titoli o quale risarcimento del danno, con interessi e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale accolse la domanda limitatamente all’acquisto del 14 marzo 2002, effettuato in esecuzione di ordine nullo per difetto della forma scritta convenzionalmente stabilita, e condannò la Unicredito Italiano s.p.a., che aveva incorporato la Cassa di Risparmio di Carpi, alla restituzione dell’importo di Euro 3.075,00 investito dall’attore.

La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame del B. osservando in particolare, per quanto ancora rileva:

che correttamente gli interessi legali sulla somma da restituire erano stati riconosciuti dal Tribunale con decorrenza dalla data della domanda, e non da quella dell’esecuzione dell’investimento, dovendosi presumere la buona fede dell’accipiens, ai sensi dell’art. 1147 c.c., richiamato dall’art. 2033 c.c., mentre non spettava all’appellante il maggior danno da svalutazione monetaria, in mancanza di specifica allegazione e prova dello stesso;

che non era esatto che l’acquisto di titoli del 11 aprile 2001 fosse stato eseguito in mancanza di ordine scritto dell’investitore;

che non poteva dirsi che l’eventuale inadempimento dei propri obblighi informativi da parte della banca intermediaria quanto alla emittente dei titoli – Cirio Finance s.a. e non Cirio s.p.a. – e alla mancanza di rating, dedotta dall’appellante a fondamento delle domanda di risoluzione del contratto, rivestisse un’importanza tale da giustificare la misura invocata, atteso che alla data dell’investimento (aprile 2001) le condizioni del gruppo Cirio – e quindi della finanziaria Cirio Finance – non destavano preoccupazioni, come accertato dalla CTU, secondo cui la situazione di squilibrio economico del gruppo era emersa soltanto dal bilancio dell’anno 2000, conoscibile a metà dell’anno successivo; ma soprattutto non poteva essere formulato un giudizio di inadeguatezza dell’investimento, nè dal punto di vista oggettivo, per quanto appena detto, nè dal punto di vista soggettivo, considerata la propensione al rischio rivelata dai precedenti investimenti del B., il quale aveva rifiutato di fornire informazioni specifiche su di essa e sulle proprie conoscenze in materia finanziaria.

Il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura, cui ha resistito con controricorso Unicredit s.p.a. (nella quale era confluita per fusione la banca già presente in giudizio).

Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2033 c.c. e art. 1147 c.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione, si contesta la sussistenza della buona fede della banca (rilevante ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma di Euro 3.075,00 oggetto dell’operazione dichiarata nulla), dato che quest’ultima non poteva non essere consapevole della nullità dell’ordine di acquisto per difetto della forma scritta convenzionalmente prevista e che la buona fede non giova se deriva da colpa grave.

1.1. – Il motivo è infondato.

In caso di pagamento di indebito, dovendosi individuare la data di decorrenza degli interessi sulle somme da restituire diversamente a seconda che l’accipiens sia in buona o mala fede (essendo nel primo caso stabilita tale decorrenza con riferimento al giorno della domanda e nel secondo con riferimento a quello del pagamento) trova applicazione il principio per cui la buona fede si presume (in difetto di specifiche prove contrarie), senza che sia di ostacolo la circostanza che il solvens abbia effettuato il pagamento contestando di esservi tenuto e che l’accipiens sia consapevole di tali contestazioni, in quanto la buona fede di quest’ultimo non può ritenersi esclusa dal semplice dubbio circa la debenza della somma corrisposta (Cass. 1025/1982, 8466/1987, 9865/1995, 5419/1996, 890/1998, 7772/1996, 10978/1997, 5575/2003, 8587/2004, 5330/2000; contra Cass. 12541/1995, richiamata dal ricorrente ma rimasta isolata, secondo cui non giova la buona fede derivante da colpa grave).

Nella specie, la Corte d’appello ha escluso in fatto la mala fede della banca, e la censura della relativa statuizione, da parte del ricorrente, non supera il livello della pura e semplice contestazione di merito.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2 e dell’art. 2697 c.c. si censura il mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, invocando il principio enunciato da Cass. Sez. Un. 19499/2008, secondo cui il maggior danno di cui al richiamato art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali e, ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta.

2.1. – Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno anche chiarito che comunque il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. Sez. Un. 5743/2015).

Il ricorrente, invece, secondo quanto si legge nel ricorso (pag. 2) si era appunto limitato a chiedere al Tribunale la condanna della convenuta alla restituzione delle somma investita “oltre rivalutazione” e interessi.

3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c. e vizio di motivazione, si deduce che la documentazione prodotta dalla stessa banca comprendeva una “inquiry movimenti” del dossier del sig. B., nella quale si dava atto che l’ordine del 10 aprile 2001, effettivamente impartito dal cliente, era stato annullato; pertanto la banca, per poter procedere all’operazione, avrebbe avuto bisogno di un nuovo ordine, però mancante.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

La banca sostiene che l’annullamento menzionato nella “inquiry” si riferiva a una mera annotazione contabile prodotta dal sistema informatico. Di fronte alla contestazione di controparte sarebbe stato necessario, allora, che il ricorrente producesse – ma ciò non è avvenuto – il documento contenente l’annullamento dell’ordine da parte sua (che avrebbe dovuto avere la medesima forma – scritta – dell’ordine stesso); al documento (la “inquiry”), in sè oggettivamente equivoco, da lui invocato, non può invece riconoscersi il carattere della decisività.

4. – Con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1 e art. 23, u.c., e dell’art. 28, comma 2, e art. 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, che prevedono l’obbligo dell’intermediario di informare adeguatamente l’investitore sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione, nonchè il divieto di eseguire operazioni non adeguate, con riferimento al primo dei due investimenti eseguiti dalla banca per conto del B.. Si denuncia altresì, in proposito, vizio di motivazione della sentenza impugnata.

4.1. – Il motivo è inammissibile perchè la Corte d’appello ha escluso in fatto la violazione dell’obbligo d’informazione e del divieto di operazioni non adeguate, sul fondamentale assunto che all’epoca dell’investimento le condizioni del gruppo Cirio non destavano preoccupazioni. Tale accertamento di fatto non è censurato dal ricorrente se non mediante rilievi di merito.

5. – Con il quinto motivo di denuncia l’omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno.

5.1. – Il motivo è inammissibile perchè, come correttamente rilevato dalla banca controricorrente, l’sttore aveva formulato la domanda risarcitoria, nell’atto di citazione di primo grado, in termini di mera conseguenza della risoluzione del contratto, prospettatando, cioè, il risarcimento semplicemente quale alternativa alla restitutio in integrum coneguente alla risoluzione.

Essa dunque restava assorbita nel rigetto della domanda di risoluzione.

6. – Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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