Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16821 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 07/08/2020), n.16821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11318/2012 R.G. proposto da:

Casearia Galdi Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico

Giovine e Arturo Vassallo, con domicilio eletto presso quest’ultimo

in Montecorvino Rovella via Piano n. 5, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 517/4/11, depositata l’8

novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Casearia Galdi Srl, esercente l’attività di produzione di derivati dal latte, impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno d’imposta 2003, per Iva, Irpeg ed Irap, con cui, rideterminato il reddito d’impresa, recuperava i maggiori importi dovuti per ricavi non dichiarati, in ispecie dalla vendita di mozzarelle, e disconosceva costi ritenuti indeducibili di vario genere, tra i quali i costi per ristoranti e alberghi, spese di manutenzione, acquisti di gasolio e premi a fornitori.

La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva il ricorso della contribuente con riguardo al recupero dei maggiori ricavi e di una parte dei costi, inclusi alcuni per i quali il rilievo era stato abbandonato dall’Ufficio. La sentenza era riformata dal giudice d’appello che, esclusi i rilievi abbandonati, confermava la legittimità e fondatezza dell’avviso.

La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari per aver la CTR qualificato il latte come “bufalino” anzichè “vaccino”, nonchè erronea interpretazione e violazione dell’art. 15 R.D. n. 994 del 1929.

2. Il motivo è fondato.

La CTR, infatti, a fronte della contestazione da parte dell’Ufficio che il latte importato dalla Germania era “bufalino”, equivoca il contenuto della decisione di primo grado, assumendo che per la CTP l’Ufficio avesse qualificato il prodotto come “vaccino” (mentre era bufalino), e finisce, poi, per confermare, sul punto, il rilievo dell’Ufficio valutando il latte non già come “bufalino” ma come “vaccino” sì da affermare che “per latte pastorizzato, in assenza di specificazione, si intende quello vaccino”.

La motivazione, dunque, incorre in una insanabile contraddizione poichè pone a fondamento della statuizione un fatto antitetico a quello su cui la contestazione stessa si basava e che, per contro, era stato opposto dalla contribuente a sostegno della propria difesa.

2. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al recupero a tassazione dei cd. premi di qualità concessi ad alcuni fornitori, nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c..

2.1. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine all’inversione dell’onere della prova quanto al carattere di condotta antieconomica in relazione ai premi qualità concessi ad alcuni fornitori.

2.2. Il quarto motivo denuncia, sulla medesima questione, violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver considerato la prassi dell’imprenditoria casearia sul riconoscimento di detti premi.

3. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono inammissibili, neppure cogliendo la ratio della decisione.

3.1. La CTR, infatti, ha disconosciuto la rilevanza dei cd. premi qualità attesa la mancanza di ogni riscontro probatorio in ordine al riconoscimento degli stessi, neppure ritenendosi – in assenza caratteri tali da rappresentare “un indice di certezza da risultare incontestabile e non quale conoscenza solo del singolo organo giudicante” – che sussistessero i presupposti per ritenere configurabile il fatto notorio, il quale, secondo il consolidato e condiviso principio di questa Corte, va inteso “come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo”.

Le stesse deduzioni in ricorso, del resto, sono inammissibilmente generiche oltre che carenti in punto di autosufficienza.

Nè può ritenersi l’operato del giudice lesivo dell’art. 115 c.p.c. poichè il fatto notorio utilizzabile dal giudice nella propria decisione, senza necessità di altri mezzi probatori, non può confondersi con la diffusione di un fenomeno non universale ma deve- essere riferito ad eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perchè tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità; sicchè, ai fini probatori previsti da detta norma, non è consentito generalizzare situazioni particolari (v. ex multis Cass. n. 5530 del 06/03/2017).

E, del resto, tenuto conto che il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale, la stessa violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, può “configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 7726 del 20/03/2019).

Nè si pone, in questi termini, un profilo di onere della prova quanto all’antieconomicità della condotta, risultando i relativi costi privi della necessaria giustificazione, che, invece, avrebbe dovuto essere fornita dalla contribuente stessa.

4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibili gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 agosto 2020

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