Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16821 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 27/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26854/2011 proposto da:

K.H., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLEMENTI HELMUT;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PLACIDI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati BIANCA MARIA GIUDICEANDREA,

GUDRUN AGOSTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2011 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata l’08/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. K.H. impugnava, per quanto qui ancora interessa, gli avvisi di accertamento in materia di ICI relativa agli anni dal 2000 al 2004 riferiti alla particella fondiaria (OMISSIS) c.c. Dodicivile, adibita a giardino a servizio del fabbricato eretto sulla limitrofa particella (OMISSIS) c.c. Dodicivile, assumendone la natura pertinenziale.

La commissione tributaria di primo grado di Bolzano rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria di secondo grado lo accoglieva. Proponeva ricorso per cassazione il Comune di Bolzano e la corte suprema, con sentenza numero 22129 pronunciata il 6 luglio 2010, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame affermando il principio secondo cui la verifica della pertinenzialità dell’area doveva essere volta ad accertare l’esistenza, in base a concreti elementi fattuali, specie quelli catastali, se rafforzativi del rapporto d’asservimento, dimostrativi del necessario ed insostituibile vincolo funzionale dell’area rispetto al manufatto principale e della non suscettibilità del bene, costituente pertinenza, di diversa destinazione senza radicale trasformazione. Occorreva accertare se la scelta pertinenziale avesse l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite.

Riassunta la causa innanzi alla commissione tributaria di secondo grado, l’appello del contribuente era rigettato sul rilievo che, benchè egli avesse depositato fotografie dalle quali risultava che la particella fondiaria era costituita da un’area recintata sulla quale poggiava la scala di cemento che adduceva alla casa d’abitazione, non era stato dimostrato che il rapporto tra il terreno e la casa potesse essere scisso solo mediante un radicale intervento, in quanto lo spostamento della recinzione sarebbe stato sufficiente per assegnare al giardino una diversa destinazione. Inoltre la pertinenza non risultava all’ufficio del catasto e mancava la relativa trascrizione nel libro fondiario. Infine il contribuente non aveva mai rispettato l’obbligo di dichiarare presso il Comune la suddetta particella fondiaria sicchè il Comune non aveva potuto classificare il fabbricato in una categoria più alta in considerazione dell’esistenza della pertinenza.

2. Avverso la sentenza della commissione tributaria di secondo grado propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Bolzano. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che da un lato la commissione di secondo grado ha rilevato che la ricorrente aveva fornito la prova del vincolo pertinenziale, dall’altro ha affermato che tale prova non era completa benchè dalla perizia di parte eseguita nel 1952 si evincesse che il fabbricato eretto aveva esaurito la maggior parte della cubatura edilizia e che quella restante non era sufficiente per realizzare una casa autonoma, anche tenuto conto dell’obbligo di rispettare le distanze legali. E non ha considerato che le due particelle erano da sempre recintate da uno steccato, che nel giardino erano stati piantumati alberi ed era stata edificata una scala di accesso alla casa in cemento che poggiava al centro della pertinenza, segni tutti della volontà del proprietario di destinare il giardino a pertinenza della casa abitativa.

4. Con il secondo motivo deduce motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il fatto che la recinzione potesse essere spostata non era elemento sufficiente per affermare che non sussisteva il vincolo di pertinenzialità, posto che vi erano altri elementi in fatto che evidenziavano il vincolo stesso, quali la piantumazione, la sostanziale inedificabilità per i vincoli derivanti dalla distanza dal confine e dalla limitata cubatura disponibile nonchè l’esistenza della scalinata che adduceva all’abitazione.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la commissione di secondo grado considerato il fatto che dal 2006 la particella (OMISSIS) era stata eliminata ed incorporata nella particella (OMISSIS).

5. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto i giudici di appello hanno inammissibilmente tenuto conto dell’eccezione tardivamente proposta dal Comune relativa al fatto che il contribuente non aveva adempiuto al suo obbligo di dichiarare presso il Comune la particella (OMISSIS) laddove, invece, la commissione tributaria di primo grado aveva stabilito che questa dichiarazione non era dovuta dal contribuente.

6. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto i giudici d’appello hanno tenuto conto dell’eccezione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione dal Comune con cui era stato sostenuto che era rilevante sotto l’aspetto del cosiddetto abuso del diritto il fatto che il contribuente non aveva mai adempiuto all’obbligo di dichiarare presso il Comune la particella (OMISSIS) e che ciò aveva impedito di qualificare l’edificio in una categoria superiore.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto essi sottendono le medesime questioni. Essi sono fondati. Va considerato che la corte di legittimità, con la sentenza rescindente, ha affermato il principio secondo cui la pertinenzialità si deve evincere da elementi fattuali che rivelano la destinazione del bene al servizio o all’ornamento dell’altro e dalla non suscettibilità del bene, costituente pertinenza, di diversa destinazione senza radicale trasformazione, mentre l’elemento catastale assolve solo una funzione rafforzativa del rapporto di asservimento. Ora, la commissione di secondo grado da un lato ha ritenuto, con ciò facendo corretta applicazione del principio di diritto, che la destinazione a giardino non valesse di per se sola a rivelare il rapporto di pertinenzialità, anche in considerazione del fatto che la recinzione può essere spostata e rimossa, dall’altro, pur avendo dato conto che sull’area poggia una scala che adduce alla casa, non ha valutato se la diversa destinazione del terreno, implicante necessariamente la demolizione della scala, potesse dare luogo ad una radicale trasformazione del bene, cosa che si sarebbe potuta profilare nel caso in cui la scala costituisse l’accesso principale alla casa od un accesso che ne migliorava in modo significativo la funzionalità. L’esito di tale accertamento, che la CTR non ha compiuto, assume carattere decisivo, tenuto conto della funzione meramente rafforzativa del rapporto di asservimento attribuibile all’elemento catastale.

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

3. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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