Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1682 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25226-2005 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DEL POLLINO, in persona del Suo Presidente e

legale rappresentante pro tempore Dr. S.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo

studio dell’avvocato MORRONE CORRADO (studio PANUNZIO e ROMANO),

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNETTI ALFONSO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRAPANI 9,

presso lo studio dell’avvocato FAVOINO ISABELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CECCHERINI ALFREDO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 26/4/2004, depositata il 02/02/2005, R.G.N. 610/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Consorzio di Bonifica del Pollino ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di Z.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 74/05 emessa il 2 febbraio 2005;

rilevato che l’intimato ha resistito con controricorso;

rilevato che il predetto ricorrente, con atto del 30 settembre 2009, sottoscritto dal suo difensore il 2 ottobre 2009, ha dichiarato di rinunciare al ricorso perchè la controversia è stata transatta;

rilevato che la rinuncia, non comunicata alla controparte, vale comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso (Cass. 15980/2006);

ritenuto di compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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