Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1682 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1682 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 27844-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE CT. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D1.0
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PHARMAGIC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo
studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO
PADOVANI;

– contro ricorrente –

)22
(

I

9-

Data pubblicazione: 23/01/2018

contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002;

– intimata avverso la sentenza n. 2322/28/2016 della COMMISSIONE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 11 aprile 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 24491/53/14 della
Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva dichiarato la
cessazione della materia del contendere, a seguito di sgravio totale,
nella lite originata dal ricorso della Pharmagic srl contro la cartella di
pagamento IRAP, IRES, IVA 2007. La CTR osservava in particolare
che la decisione della CTP romana si fondava su due elementi
probatori provenienti dall’Ente impositore (comunicazione sgravio e
dichiarazioni processuali di un suo funzionario) tali da far ritenere
corretta la valutazione datane dal primo giudice.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente.
L’intimato Agente della riscossione non si è difeso.
Considerato che:

Ric. 2016 n. 27844 sez. MT – ud. 21-12-2017
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TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 26/04/2016;

Con l’unico mezzo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa
applicazione degli artt. 2, 35, comma 3, 51, d.lgs. 546/1992, 112, 277,
cod. proc. civ., poiché la Commissione tributaria regionale, reiterando
l’erroneo convincimento del primo giudice sulla portata del

pronunciato sul suo gravame appunto tendente a far valere tale error in
indicando.

La censura è infondata.
Va ribadito che:
-«Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito,
che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione
di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo
di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in
concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al
convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto
formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa
pronuncia di accoglimento o di rigetto» (Sez. 5, Sentenza n. 7653 del
16/05/2012, Rv. 622441 – 01);
-«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può
rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli
elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che
l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di
legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è
conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di
Ric. 2016 n. 27844 sez. MT – ud. 21-12-2017
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provvedimento di sgravio adottato “lite pendente”, non ha

merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).

tali arresti giurisprudenziali.
Non è dubbio infatti che la CTR laziale si sia espressa sullo specifico
motivo di gravame sottopostole, concernente la portata giuridica dello
sgravio disposto dall’Ente impositore, fondando il proprio
convincimento in modo puntuale su due precise fonti probatorie, che
individuava nella comunicazione di tale provvedimento di sgravio e
nella dichiarazione resa da un funzionario dell’Agenzia delle entrate in
sede processuale di prime cure (udienza del 19 novembre 2014).
Sulla base di tali prove, il giudice tributario di appello ha ritenuto di
qualificare lo sgravio de quo come “totale” e quindi, rigettando lo
specifico motivo del gravame agenziale che contestava la circostanza,
ha confermato la sentenza appellata.
Non vi è stata dunque alcuna “omessa pronuncia” da parte della
Commissione tributaria regionale ed il suo giudizio di merito non può
essere revisionato in questa sede.
11 ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714— 01).
Ric. 2016 n. 27844 sez. MT – ud. 21-12-2017
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Il mezzo dedotto collide con entrambi i principi di diritto espressi in

PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro
5.000 oltre curo 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed
accessori di legge.

Così deciso in Roma, 21 dicembre 2017

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