Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16819 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3221-2013 proposto da:

VILLA DOMINICA SOCIETA’ AGRICOLA A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Marini, rappresentata e

difesa dallo stesso Avvocato e dall’Avvocato ANDREA GIOVANARDI,

giusta procura speciale estesa a margine dell’istanza di trattazione

e di parziale cessata materia del contendere;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e:

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 122/05/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/11/2012;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale De Augustinis Umberto, che ha chiesto

l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del

contendere;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Villa Dominica società agricola a r.l. propone ricorso, affidato a sedici motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 40/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in rigetto dei sette ricorsi, riuniti, proposti avverso cartella esattoriale e relativi sei avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio per mancato assoggettamento a imposizione degli utili derivanti dall’emersione della riserva sovraprezzo quote, distribuita dalla ricorrente ai propri soci, tutti detentori di partecipazioni non qualificate;

in particolare l’Ufficio aveva applicato l’aliquota del 12,50 % sull’ammontare dei ritenuti redditi di capitale corrisposti negli anni 2004-2008 ai soci e veniva contestata la mancata applicazione delle ritenute IRPEF alla fonte da parte della società, quale sostituto d’imposta;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, il Concessionario è rimasto intimato;

la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. a seguito dei ricorsi, l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio, relativamente al ricorso avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Milano dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6;

1.2. alla declaratoria di estinzione del giudizio, relativamente ai ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento dianzi indicati per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese di lite come previsto dal citato art. 6, comma 13 (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; Cass. 6 novembre 2019, n. 28560; Cass. 5 novembre 2019, n. 28438);

2. considerato, invece, che la trattazione in pubblica udienza del ricorso avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Suprema Corte è chiamata a pronunciare.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con compensazione delle spese di lite; rimette alla pubblica udienza il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

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