Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16819 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26268/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 79/7/09 depositata il 21 settembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. In controversia relativa al diniego di rimborso di trattenute erariali (Irpef), operate con l’aliquota prevista dal criterio della tassazione separata, sulle somme erogate in unica soluzione dal Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli a D.G., dipendente del Banco da epoca anteriore al 1 gennaio 1991, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due mezzi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna indicata in epigrafe, con la quale, ad integrale conferma della sentenza di primo grado, rigettati i contrapposti appelli, è stata dichiarata dovuta la tassazione con l’aliquota del 12,50%.

L’intimato non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, lett. a); art. 42, comma 4; art. 48 T.U.I.R. (testo ante riforma del 2004), nonchè del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, chiedendo ribadirsi il principio affermato in fattispecie identica da Cass. 20/01/2010, n. 868, secondo cui “in tema di Irpef, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, è soggetta a tassazione separata, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), (numerazione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente, come determinato del cit. D.P.R. n. 917, art. 48, comma 1 e non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42, non rilevando che la stessa sia versata “tempo dopo” la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato “in dipendenza” di tale evento”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione in ordine a un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando in sintesi che la C.T.R. ha ritenuto fondato il diritto al rimborso secondo la normativa invocata dal contribuente sulla base di un presupposto di fatto (dipendenza della erogazione de qua da un contratto di assicurazione sulla vita ovvero di capitalizzazione) non soltanto non provato, ma la cui sussistenza era all’evidenza smentita dalle deduzioni del contribuente e da un documento dallo stesso prodotto. Soggiunge quindi la ricorrente che, ove avesse valutato il contenuto di tali deduzioni e del citato documento, la Commissione regionale avrebbe dovuto escludere per tabulas l’intervenuta stipula di un contratto di assicurazione sulla vita ovvero di capitalizzazione, che costituiva il presupposto dell’invocato diritto al rimborso.

3. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, la prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo (sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (comunemente denominato “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, T.U.I.R., reddito della stessa categoria della “pensione integrativa”, cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione (v. ex multis Cass. n. 11156 del 2010; n. 29614 del 2011).

Pertanto, tale erogazione, in unica soluzione, non può che essere soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’originario art. 16, comma 1, T.U.I.R., trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente, come determinato dall’art. 48, (ora art. 51), comma 1, T.U.I.R., e non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42 (ora art. 45), non rilevando che la stessa sia versata “tempo dopo” la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato “in dipendenza di tale evento conclusivo del rapporto” (Cass. n. 568 del 2010).

Nè può far escludere la natura lavorativa del reddito la ricorrenza di circostanze del tutto neutre quali la corresponsione anticipata una tantum anzichè con cadenza mensile, e l’intervento di un terzo pagatore (Fondo), in luogo del datore (Banco).

Trattandosi, infatti, di mere varianti accessorie delle modalità di erogazione della prestazione che non possono neutralizzare il nesso genetico con l’originario rapporto, unico rilevante ai fini fiscali a mente dell’art. 48 cit., che considera redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. In realtà, con la liquidazione del c.d. “zainetto”, l’ex dipendente del Banco di Napoli, pur potendo beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo l’aliquota marginale, opta per l’estinzione anticipata di ogni sua pretesa con il pagamento in un’unica soluzione di una somma concordata ed accettata.

Essa, dunque, non può che restare soggetta al medesimo tipo di prelievo fiscale previsto per il credito originario, secondo “il criterio della tassazione per equivalenza”. Nel contempo il percettore consegue il beneficio dell’applicazione della più vantaggiosa aliquota ridotta prevista per la tassazione separata (v. in tal senso da ultimo Cass. n. 120 del 2017; n. 26739 del 2016 e ivi citati altri numerosi precedenti conformi).

4. La C.T.R. non si è attenuta agli indicati princìpi; pertanto, la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso originario proposto dal contribuente.

In relazione all’andamento della controversia, si ritiene giustificata la compensazione delle spese dei precedenti gradi di merito.

L’intimato soccombente va invece condannato al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa per intero le spese di ambo i gradi del giudizio di merito.

Condanna l’intimato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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