Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16818 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 19/07/2010), n.16818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso l’avvocato ACETO

ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

Avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma, depositato il

06/11/2007, n. 52103/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, L.F. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 12 -03-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum. Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato , ma ancora operante per i rapporti pregressi. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

 

 

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