Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16818 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. Parziale Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, rappresentata e difesa, in forza

di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Giuseppe

Mercanti, Matteo Deboni e Carlo d’Errico, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Tommaso Salvini, n.

55;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dagli Avv. Stefania Ceci, Marco Mancini e Raffaele

D’Ambrosio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Banca in

Roma, via Nazionale, n. 91;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione, Il

Sezione civile, 10 giugno 2014, n. 13051.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 luglio 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Carlo D’Errico;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per il rinvio

del ricorso alla pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 16 maggio 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Con provvedimento n. 345390 del 7-4-2005 la Banca d’Italia autorizzava, dettando particolari condizioni, la Banca Popolare Italiana s.p.a. (all’epoca denominata Banca Popolare di Lodi) ad incrementare fino al limite del 29.9% la propria partecipazione nella Banca Popolare Antoniano Veneta s.p.a (d’ora in avanti Antonveneta).

Con provvedimento n. 125 del 10-7-2006 il Direttorio della Banca d’Italia, con riferimento alle modalità con le quali la Banca Popolare Italiana aveva dato attuazione al piano di acquisto delle azioni Antonveneta, irrogava ai membri del consiglio di amministrazione ed ai sindaci della BPI le seguenti sanzioni:

1) di Euro 12.912, per aver omesso di rispettare i coefficienti prudenziali minimi obbligatori nel periodo compreso tra l’ultima decade di aprile ed il 30-6-2005 (illecito previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. a), Testo Unico Bancario, e dal titolo quarto, capitoli 2 e 4 delle Istruzioni di vigilanza);

2) di Euro 12.912, per l’esistenza di difformità tra le comunicazioni effettuate alla vigilanza e quanto attuato nell’esecuzione delle operazioni di rafforzamento patrimoniale finalizzate al compimento senza rischi della progettata acquisizione del 29,9% del capitale dell’Antonveneta (illecito previsto dall’art. 51 D.Lgs. citato e dal titolo quarto, capitolo 2 delle Istruzioni di vigilanza);

3) di Euro 12.912, per avere omesso di comunicare all’organo di vigilanza l’esistenza dell’opzione di put concessa alla Deutsche Bank in occasione della vendita a quest’ultima di azioni della BPL (illecito previsto dall’art. 51 D.Lgs. menzionato e dal titolo quarto capitolo 2 delle Istruzioni di vigilanza).

Avverso tale provvedimento proponevano opposizione con due separati ricorsi sia i destinatari delle sanzioni suddette sia la BPI, quest’ultima quale ente obbligato al pagamento in solido con i responsabili (ed obbligato anche ad esercitare l’azione di regresso).

Si costituivano in giudizio la Banca d’Italia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto infondata.

Con decreto del 23 aprile 2007 la Corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione.

Avverso tale decreto proponevano ricorso per cassazione il Banco Popolare e la s.p.a. Banca Popolare di Lodi, basato su di un unico articolato motivo seguito successivamente da una memoria cui la Banca d’Italia resisteva con controricorso.

Il ricorso veniva notificato anche rispettivamente ai componenti del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione della BPI A.R., B.P.G., B.G., C.G., C.G., F.F., G.C., L.D., M.E., O.G., P.C., P.A., S.O., T.E., V.G. di (OMISSIS), Z.D. e Z.D., che non svolgevano attività difensiva.

La Corte di cassazione, Sezione seconda civile, con sentenza 10 giugno 2014, n. 13051, ha rigettato il ricorso del Banco Popolare e della Banca Popolare di Lodi.

Per quanto qui ancora rileva, nella sentenza della Corte di cassazione si legge:

“Preliminarmente deve essere esaminata la deduzione contenuta nella memoria delle ricorrenti secondo cui, essendo deceduti successivamente alla notifica del ricorso per cassazione G.G. e V.F., occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alle sanzioni amministrative comminate a costoro”.

“Tale richiesta deve essere disattesa, posto che i suddetti soggetti non risultano destinatari delle sanzioni amministrative oggetto del presente giudizio, come si evince dalla intestazione del decreto impugnato”.

Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione il Banco Popolare ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 giugno 2015, sulla base di un motivo.

Con esso si censura l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza allorchè ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere limitatamente alle sanzioni comminate al G. e al V., in quanto deceduti nelle more dell’accertamento definitivo della sanzione. Sostiene il ricorrente Banco Popolare che il G. e il V. risultavano tra i destinatari del provvedimento sanzionatorio, e che questa circostanza trovava conferma nel provvedimento stesso, prodotto dal Banco insieme al ricorso ex art. 145 TUB.

Il ricorso, ad avviso del relatore, merita di essere rinviato alla pubblica udienza, non apparendo inammissibile per la posizione relativa al V..

Premesso, infatti, che il G. e il V. risultano tra i destinatari della sanzione, la Corte ha ritenuto, incorrendo verosimilmente in errore di fatto, che costoro non fossero ricompresi tra i soggetti sanzionati, in quanto il loro nome non compariva nell’intestazione del decreto della Corte d’appello di Roma, senza considerare che tale omissione significava soltanto che i medesimi non erano compresi tra i soggetti che vi avevano proposto opposizione.

Tuttavia, per il G. l’errore denunciato non appare decisivo, perchè egli è deceduto – come fondatamente eccepisce la Banca d’Italia – dopo la formazione del giudicato sulla decisione della Corte d’appello che ha rigettato l’impugnazione della sanzione a suo carico, sanzione che risulta pagata”;

che la relazione ex art. 380-bis e il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti;

che la ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che il Collegio ritiene che il ricorso per revocazione debba essere rinviato alla pubblica udienza, non ricorrendo le condizioni per dichiararlo inammissibile in camera di consiglio.

PQM

La Corte rinvia la trattazione del ricorso per revocazione alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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