Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16818 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 07/08/2020), n.16818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17578-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ & ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO GIOVANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2017 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale della Toscana n. 22/16/17, emessa il 12.12.2016, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 38/2015 della CTP di Prato, che aveva accolto il ricorso di G.S. in tema di revisione catastale di un immobile di proprietà di quest’ultimo.

G.S. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate/Territorio, rettificando il classamento del predetto immobile, proposto dal contribuente con Docfa in cat. A/2, classe 2 consistenza 7 vani, ha confermato la preesistente attribuzione della Cat. A/1, classe 4, consistenza vani 7,5.

La CPT ha accolto parzialmente il ricorso di G., riconoscendo all’immobile la categoria A2 ma riformando la classe da 2 a 4.

La CTR, nel rigettare l’appello dell’Agenzia, dopo aver affermato che il giudice tributario è chiamato a verificare, a prescindere dalla classificazione catastale, la sussistenza delle caratteristiche dell’immobile, alla luce della normativa di riferimento, ha affermato, pronunciandosi nel merito che: “…. dall’esame della documentazione e, in particolare, delle fotografie allegate non emergono elementi tali poter ritenere che il fabbricato condominiale ove è inserita l’unità immobiliare in questione presenti, almeno allo stato attuale, caratteristiche tecnologiche, costruttive e di rifiniture tali da poter ritenere l’immobile inserito in categoria Al. Inoltre la superficie utile dell’immobile risulta essere notevolmente inferiore ai 240 m quadri (circa 115 m quadri); la consistenza è di 7,5 vani; vi sono due servizi igienici; le finiture non appaiono certamente di lusso; ugualmente per l’impiantistica, mentre non risultano pertinenze quali garage, posto auto o cantina. Inoltre la zona nel quale è inserito non può certamente definirsi, all’oggi, una zona “signorile”. Inoltre, dalla comparazione con altre unità vicine e simili, risulta che le stesse sono inserite in categoria A2 ….”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente Agenzia articola un solo motivo di ricorso con cui lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 6, 7, 9 e 61 e del D.M. 2 agosto 1969 nonchè del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 8 e 11.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e frutto del fraintendimento della decisione impugnata. La ricorrente lamenta, infatti, l’erronea applicazione da parte della CTR, del D.M. n. del 1969 in tema di imposta di registro, quale parametro normativo del giudizio sulle caratteristiche dell’immobile riclassificato. Tuttavia i giudici di merito di entrambi i gradi hanno dedotto l’insussistenza delle caratteristiche proprie di immobile di cat. A/1 dall’analisi della documentazione fotografica depositata a corredo dell’originario ricorso e pertanto procedendo ad una ricognizione puntuale della morfologia dell’abitazione, del fabbricato di cui fa parte e del quartiere in cui è inserito, aggiungendo, ad ulteriore conferma dell’attribuzione della categoria A2,che a tale categoria appartengono le unità vicine utilizzate dall’Ufficio per la comparazione.

Si tratta, peraltro, di un giudizio di merito che non può formare oggetto di motivo di ricorso per cassazione.

In realtà la CTR ha solo richiamato, a fini esplicativi, nel paragrafo che chiude il discorso di inquadramento della normativa, il decreto citato, per chiarire quali debbano essere gli elementi posti a base della valutazione empirica delle caratteristiche dell’immobile di lusso, quest’ultimo sicuramente da ricondurre alla categoria Al.

Ne consegue che le censure della ricorrente non hanno fondamento ed il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 6.000,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% ed accessori se dovuti.

Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

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